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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Debitore iscritto aire giurisdizione e competenza
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Pierpaolo Fracchia
Alessandria07/04/2025 17:37Debitore iscritto aire giurisdizione e competenza
Il sovraindebitato è residente all'estero ed iscritto ad Aire del comune italiano già di residenza. In Italia è proprietario di immobile e ivi ha contratto i propri debiti.
Ai fini di introdurre una LC o piano del consumatore, vale la giurisdizione italiana e, se si, la competenza del tribunale ove era residente? Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
23/04/2025 19:27RE: Debitore iscritto aire giurisdizione e competenza
La risposta all'interrogativo posto si ritrova, in primis, nell'art. 11 c.c.i.i., a mente del quale "Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza".
Aggiunge il comma 2 dell'art. 26 (il comma 1 non rileva in questa sede poiché fa riferimento all'imprenditore), che "Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Quanto alla competenza, il comma 2 dell'art. 27 stabilisce che "Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 [che riguarda le imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione]… è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali", specificandosi al comma 3 che "il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente… per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma".
Queste norme vanno lette alla luce dell'art. 2 let. m), il quale definisce il "centro degli interessi principali del debitore (COMI)" come il "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi".
Come si vede, la norma recepisce, ai fini della giurisdizione, l'art. 3 par. 1 del regolamento UE 848/2015.
Orbene, con riferimento al debitore non consumatore, le norme sopra richiamate introducono una presunzione di coincidenza con la residenza del debitore.
Sulla scorta di questa regola generale non vi sarebbe giurisdizione italiana. Tuttavia, come dicevamo, si tratta di una presunzione che può essere superata dimostrando che il centro degli interessi del debitore era in Italia, e da questo punto di vista ci sembra rilevante il dato per cui i debiti sono contratti in Italia, e qui è presente il patrimonio immobiliare del debitore.
A questo proposito ricordiamo che la Giurisprudenza della Corte UE (Corte Giust. 16.7.2020, C - 253/19) ha affermato che il centro degli interessi è quello che risulta sulla base di elementi obiettivi che consentano ai creditori individuarlo come tale. Non a caso il citato art. 2 let. m) parla di centro di interessi "riconoscibile dai terzi".
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