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Liquidazione controllata - determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    10/04/2026 08:13

    Liquidazione controllata - determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII

    Buongiorno, in una LC il GD mi chiede (in qualità di liquidatore) di esprimere il mio parere in merito alla misura del mantenimento del debitore (unico compente del suo nucleo famigliare). Nel caso in specie, tale debitore ha un reddito da lavoro dipendente e percepisce uno straordinario ogni mese di entità rilevante. A mio giudizio la determinazione di una misura del mantenimento in misura esclusivamente fissa potrebbe ragionevolmente sterilizzare l'interesse del debitore al lavoro straordinario (in quanto verrebbe interamente destinato alla procedura). Mi chiedo se, nel potere discrezionale del GD, egli non possa stabilire la misura del mantenimento in un importo fisso pari al fabbisogno del nucleo famigliare e un importo variabile (percentuale) sul lavoro straordinario.
    Il Trib. di Piacenza (Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33724 - pubb. 15/10/2025) - che però non stabilisce una quota percentuale - si esprime dicendo che il mantenimento debba essere "ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta" e poi aggiunge "senza peraltro che tale quota possa essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti".
    Vi ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/04/2026 14:19

      RE: Liquidazione controllata - determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII

      Il tema posto dalla domanda è di sicuro interesse, atteo che, come osservato, se si stabilisse una misura fissa raggiunta la quale il surplus venisse destinato alla procedura, quel surplus, essendo variabile, non verrebbe prodotto.
      Detto questo, la risposta alla domanda formulata ci sembra dover essere positiva, per cui nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice delegato al fine di individuare la quota di reddito da sottrarre all'attivo della liquidazione controllata ex art. 268 comma 4 let. b) il giudice possa, fissare il limite determinandone una porzione fissa ed una percentualmente variabile sul lavoro straordinario. Ciò salvaguardia l'interesse dei creditori a che quel reddito sia prodotto e destinato al pagamento dei loro crediti, ed al contempo incentiva il debitore a produrlo, riconoscendogli la possibilità di trattenerne una porzione. A questo proposito, con provvedimento del 29.11.2024 il Tribunale di Terni ha ad esempio affermato che questo limite va individuato facendo in modo che esso possa "costituire un premio per l'attività produttiva e reddituale svolta" dal debitore. Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di piacenza nel provvedimento citato nonché in un provvedimento del 2 Settembre 2025.