Forum SOVRAINDEBITAMENTO

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

  • Daniele Raimondi

    MILANO
    22/09/2026 19:38

    ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

    Buonasera, nell'ambito di una liquidazione controllata giunta nelle sue ultime fasi, il GD ha emesso l'atto di approvazione del rendiconto finale e mi ha invitato, in qualità di liquidatore (ho ricoperto anche il ruolo di gestore nelle fasi iniziali della procedura) al deposito dell'istanza di liquidazione del compenso. Su suggerimento dell'assistenza, ho emesso un atto di liquidazione compenso "in bianco" in quanto non sicuro del compenso da richiedere, anche in virtù dei recenti orientamenti che tendono a considerare la procedura unitaria. Vorrei chiedere un vostro parere in merito alla possibilità di presentare un atto di liquidazione compenso senza importi, visto che non ho ancora ricevuto risposta dal GD in merito. Grazie in anticipo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      25/09/2026 08:17

      RE: ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

      Per rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura dell'art. 275, comma 3 c.c.i.i. dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
      La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
      Come si vede, la norma distingue due ipotesi:
      1. quella in cui l'OCC sia stato nominato anche liquidatore;
      2. quella in cui il liquidatore sia un soggetto diverso.
      Nel primo caso è previsto che il giudice liquida il compenso dell'OCC,..tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore". Dunque, se il gestore è stato nominato anche liquidatore, il compenso è liquidato dal giudice, anche laddove fosse intervenuto un accordo tra professionista e debitore a norma dell'art. 14 dm 24.9.2014, n. 202. In questo caso, invero, di detto accordo il giudice tiene conto al fine di quantificare l'importo complessivo da liquidare.
      A questo punto occorre leggere l'art. 14 citato, il quale dispone al comma 1che "La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo". Aggiunge il comma 2 che "I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa".
      Orbene, con riferimento alla liquidazione controllata viene in rilevo l'art. 18 (dedicato alla "Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio") del citato DM il quale dispone che "il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16".
      L'art. 16, che dunque va tenuto in considerazione prevede che:
      il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei parametri da esso previsti:
      esso è dovuto secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato e sul passivo accertato, secondo i medesimi criteri previsti per il curatore fallimentare;
      tale compenso è ridotto in una misura compresa tra il 15% e il 40%, e in ogni caso non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Questo tetto massimo non si applica quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.
      Così ricostruita la cornice di riferimento a nostro avviso, occorre verificare intanto se e quale compenso è stato pattuito con l'OCC. Se questo compenso è di importo tale da superare gli importi che si otterrebbero applicando i parametri suddetti, ci si può rimettere ad esso.
      In caso contrario, si potrà chiedere la liquidazione di una ulteriore differenza.