Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Esdebitazione debitore incipiente o liquidazione controllata

  • Paolo Dominici

    MACERATA FELTRIA (PU)
    30/11/2023 09:26

    Esdebitazione debitore incipiente o liquidazione controllata

    Buongiorno,

    un debitore non dispone di alcuna risorsa e/o beni ad eccezione del proprio stipendio da lavoro dipendente di circa a€.1.500,00 mensili;

    le spese di sostentamento minime proprie ammontano a quantomeno €.1.100,00 mensili.

    Conseguentemente potrà chiedere di accedere alla procedura di cui all'art.283 CCII -esdebitazione del debitore incapiente e/o alla liquidazione controllata offrendo ai creditori il residuo importo del proprio stipendio? -€.400,00 circa mensili-

    In quest'ultimo caso potrà esser esdebitato solo decorsi tre anni?

    E se nel triennio futuro perdesse il lavoro e/o la propria capacità reddituale o la stessa si riducesse al di sotto dei limiti di calcolo di cui al secondo comma ex art.283 CCII?

    Che fine farebbe la procedura?

    Ringraziando sin d'ora

    Cordialità.

    Avv. Paolo Dominici





    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2023 19:56

      RE: Esdebitazione debitore incipiente o liquidazione controllata

      La situazione descritta è al limite tra le due procedure indicate, tuttavia le condizioni di ammissioni sono diverse. Per accedere alla esdebitazione ex art. 283 CCII dovrebbe sostener che il reddito del suo assistito è integralmente assorbito dalle spese del mantenimento suo e della propria famiglia per cui non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Lei però dice che potrebbe mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di euro 400, per cui, se così è, deve virare verso la liquidazione controllata.
      In tal caso effettivamente è impensabile che l'esdebitazione possa intervenire prima del decorso di tre anni, che dovrebbe essere il termine minimo per il quale il debitore si impegna a corrispondere la somma indicata, di modo che se, prima del triennio non è in grado di mantenere l'impegno assunto, non otterrà la esdebitazione. Invero, la previsione di cui al primo comma dell'art. 282 secondo cui "l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura", implica che con detto provvedimento si accerti che sia stata data esecuzione al piano di liquidazione, altrimenti si aprirebbe una falla nel sistema in quanto, ipotizzando che in un caso come il suo, il debitore non sia più in grado di pagare la somma promessa dopo pochi mesi dall'apertura, il giudice dichiara la chiusura della procedura e ne seguirebbe l'esdebitazione.
      Zucchetti SG srl