Forum SOVRAINDEBITAMENTO

ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SOCIO ACCOMANDATARIO SAS

  • Marco Decontardi

    Voghera (PV)
    11/05/2026 15:44

    ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SOCIO ACCOMANDATARIO SAS

    Buongiorno,
    Vi chiedo un cortese riscontro in merito al seguente caso concreto.
    Un contribuente era socio accomandatario di una SAS cessata ed ha debiti che si ripercuotono sulla sfera personale e vorrebbe accedere alla procedura di liquidazione controllata.
    Lo stesso contribuente è tutt'ora socio accomandatario di un'altra SAS aperta l'anno scorso ed ancora attiva e produttrice di utili.
    Nel caso specifico, potrebbe accedere alla liquidazione controllata mettendo a disposizione la pensione di reversibilità e la quota parte degli utili della nuova SAS oppure dovrebbe procedere direttamente con concordato minore e pagare i debiti sempre con lo stesso attivo ma così facendo non attirando nella procedura anche gli altri soci della nuova SAS e non rischiando così di essere obbligata a cessare dalla carica di accomandataria?
    Ringrazio anticipatamente e porgo
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/05/2026 08:12

      RE: ACCESSO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA SOCIO ACCOMANDATARIO SAS

      A nostro avviso, se la società non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, l'accesso alla liquidazione controllata è ammissibile.
      Proviamo a spiegare le ragioni del nostro convincimento.
      A mente dell'art. 256 c.c.i.i. l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
      Questo vuol dire che il socio illimitatamente responsabile è assoggettabile a liquidazione giudiziale fino a quando sarà soggetta a liquidazione giudiziale la società di cui è socio.
      Tale assoggettabilità esclude che lo stesso possa accedere alla liquidazione controllata. Ciò in forza dell'art. 65, il quale prevede che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento "i debitori di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)", vale a dire il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le startup innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" (ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).
      Implicita conferma di questo assunto si ritrova in trib. Mantova, 23.1.2025, che nell'ammettere il socio accomandatario di una s.a.s. alla liquidazione controllata ha affermato che "pur essendo socio accomandatario della predetta s.a.s., possa essere ammesso alla procedura di liquidazione controllata per la definizione dell'intero suo debito in quanto la predetta società, per quanto sopra evidenziato, è impresa minore e, quindi, non assoggettabile a liquidazione giudiziale sicché nemmeno lui può esservi sottoposto mentre, in quanto illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali contratte, è anch'egli direttamente tenuto alla loro estinzione conseguendone che non sussistono ragioni ostative affinché possa definire l'intera posizione debitoria mediante il ricorso alla procedura di sovraindebitamento (nello stesso senso Trib. Modena 12-82024; Trib. Pescara 23-7-2024; Trib. Bologna 20-5-2024; Trib. Pesaro 30-4-2024).