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liquidazione del patrimonio del debitore.

  • Gaetano Palumbo

    lecce
    23/09/2026 11:09

    liquidazione del patrimonio del debitore.

    Buongiorno,

    nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio, ho predisposto il riparto finale da inviare ai creditori per eventuali osservazioni, nonché delle coordinate IBAN o, in alternativa, dei riferimenti necessari per il pagamento tramite PagoPA.

    Nella comunicazione vorrei stabilire un termine di 15 giorni per il riscontro.

    Avrei necessità di sapere come deve essere gestita, la posizione dei creditori che non dovessero fornire alcun riscontro entro il termine indicato.

    In particolare, chiedo se:

    la posizione del creditore debba comunque essere mantenuta nel prospetto dei creditori sulla base della documentazione già presente nella procedura;
    sia possibile considerare il mancato riscontro come mancata conferma della posizione ai fini del pagamento;
    in caso di mancato riscontro, sia necessario adottare uno specifico adempimento;
    in caso di variazione dell'importo di uno o più crediti, sia necessario predisporre e trasmettere nuovamente a tutti i creditori un nuovo prospetto/riparto oppure se sia sufficiente aggiornare la posizione interessata e procedere con il deposito della documentazione definitiva presso il Tribunale.

    Ringrazio anticipatamente per il chiarimento, in quanto vorrei impostare correttamente la procedura prima di procedere all'invio delle comunicazioni ai creditori.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      27/09/2026 08:38

      RE: liquidazione del patrimonio del debitore.

      Per affrontare il tema occorre partire dalla previsione di cui all'art. 275, comma 5, c.c.i.i., a mente del quale "Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione".
      Nella esecuzione del piano di riparto occorre prestare attenzione al successivo comma 6-bis, a mente del quale 6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli arti- coli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.
      A questo punto, ai fini che qui interessano, va esaminato il comma 4 dell'art. 232, a mente del quale "Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia".
      Il combinato disposto di queste norme consente di orientare il liquidatore.
      Il liquidatore, approntato il piano di riparto lo comunicherà ai creditori assegnando loro termine di 15 giorni per formulare osservazioni.
      Se costoro non forniscono indicazioni per il pagamento, occorre andare a guardare la loro domanda di insinuazione al passivo, perché avrebbero potuto indicare l'IBAN in quella sede.
      Se così non fosse, non resta che applicare il comma 4 dell'art. 232, e dunque le somme ad essi dovute resteranno depositate sul conto della procedura e si potrà procedere con le operazioni di chiusura.
      Del resto, a norma dell'art. 1182 comma 3, l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
      Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia".