Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Procedura di liquidazione e successione

  • Chiara Plazzotta

    Montebelluna (TV)
    27/03/2026 13:03

    Procedura di liquidazione e successione

    Buongiorno,
    vi chiedo cortesemente un vostro parere sulla situazione seguente.
    Nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex L.3/2012, la scrivente in qualità di liquidatore ha appreso del decesso di un genitore del debitore. Quest'ultimo risulta chiamato all'eredità e attualmente nel possesso di beni ereditari, in quanto residente nell'immobile già appartenente al de cuius.
    La procedura è giunta quasi al termine, in quanto mancano circa 4 mesi alla scadenza prevista da programma di liquidazione.
    Si chiede cortesemente:
    1. se il liquidatore debba verificare direttamente l'esistenza di eventuali testamenti oppure se ci si possa accontentare di una dichiarazione del sovraindebitato;
    2. quali siano gli adempimenti che il liquidatore è tenuto a porre in essere nella fase attuale, tenuto conto che il chiamato, essendo nel possesso dei beni ereditari, dovrebbe essere soggetto al termine di cui all'articolo 485 del codice civile per l'accettazione con beneficio di inventario o la rinuncia; mi interessa capire soprattutto come muovermi per evitare possibili profili di responsabilità verso i creditori con riferimento alla mancata acquisizione di attivo ereditario, considerato che mancano pochi mesi al termine della procedura;
    3. se sia opportuno/possibile, a vostro avviso, richiedere al giudice delegato l'autorizzazione alla nomina di un consulente esterno esperto in materia successoria, considerato che la sottoscritta non si occupa di successioni.
    Vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/03/2026 08:30

      RE: Procedura di liquidazione e successione

      A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre partire dall'art. 14-undecies l. 3/2012, a mente del quale "I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
      Dunque, siamo dell'avviso per cui così come nella liquidazione giudiziale (per effetto dell'art. 142 c.c.i.i.) e nella liquidazione controllata (che con l'art. 270 comma 5 rinvia al predetto art. 142) anche nella liquidazione del patrimonio il liquidatore debba accettare l'eredità.
      Peraltro, a nostro avviso l'eredità va accettata dal liquidatore con beneficio di inventario, seguendo la ordinaria normativa, contemplata dagli artt. 484 e seg. c.c., come qualsiasi chiamato all'eredità che accetti con tale modalità. L'accettazione con beneficio di inventario risponde ad un principio generale, sia perché questo è il mezzo di accettazione di eredità altrui, sia perché non si deva far gravare sui creditori concorsuali del debitore debiti successivamente pervenuti. A tal fine, dovrà compiersi una valutazione di convenienza se accettare o meno raffrontando l'attivo con il passivo.
      Infine, quanto alla possibilità che sia nominato un esperto, osserviamo che a differenza di quanto previsto per la liquidazione giudiziale, la disciplina della liquidazione del patrimonio non contempla esplicitamente la figura del coadiutore. La questione, dunque, va sottoposta al giudice, il quale è chiamato a verificare l'opportunità di procedere in tal senso.