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Accordo con i creditori - trattamento creditori ipotecari

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    18/07/2020 17:10

    Accordo con i creditori - trattamento creditori ipotecari

    Buongiorno, sono stato nominato gestore delle crisi con riguardo ad una proposta di accordo di ristrutturazione del debito. Sinteticamente il debitore ha la proprietà di 1/2 di un immobile A, 1/2 di un immobile B e 1/1 di un immobile C. Tutti i tre gli immobili risultano staggiti all'interno della medesima procedura esecutiva immobiliare. Le altre quote di 1/2 sono di proprietà del marito e anch'esse sono all'interno della medesima procedura esecutiva. Detto questo il debitore vorrebbe chiedere la sospensione solamente per l'immobile C di sua piena proprietà mentre farebbe proseguirei l'esecuzione con la vendita degli immobili A e B. Il debitore non vorrebbe offrire ai creditori l'immobile C e pertanto, con finanza esterna (cessione di un immobile della madre) vorrebbe offrire al creditore ipotecario dell'immobile C un valore pari al prezzo minimo previsto dalla prossima Asta oltre ad una percentuale del credito degradato al chirografo, e ai creditori ipotecari degli immobili A e B solamente una percentuale del credito che non sarà soddisfatto attraverso l'esecuzione immobiliare e dunque degradato al chirografo. Le mie domande sono le seguenti: può il debitore chiedere la sospensione di solo alcune vendite? Può il debitore trattare i creditori ipotecari differentemente? Credo di si, in quanto ciò che sarà necessario è che la proposta sia migliorativa rispetto ad una alternativa liquidatoria (importo e tempistica di pagamento). Valutare gli immobili pari al Il valore minimo previsto nella prossima asta potrebbe essere una valutazione oggettiva? Nel caso la procedura esecutiva si rivelasse in futuro infruttuosa, a seguito dell'omologa dell'accordo con le condizioni sopra esposte, il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto solamente come un chirografo (quota residua dalla vendita pari al 100% del credito)? Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/07/2020 18:58

      RE: Accordo con i creditori - trattamento creditori ipotecari

      L'accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato non è equiparabile a dun fallimento né ad un concordato con cessione dei beni, in quanto consiste in un accordo con i creditori il quale viene raggiunto sulla base di una proposta, formulata dal debitore con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti contenente le previsioni stabilite dalla legge e al quale potrebbero restare estranei i beni del debitori o la loro liquidazione; tant'è che la lett. b) del secondo comma dell'art. 10 prevede che il giudice, con il decreto di fissazione dell'udienza ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti ""ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati", il che significa che il piano può anche non prevedere la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati facenti parte del patrimonio del debitore;; il comma 1 dell'art. 7 stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori…" e l'art. 13, comma 1, dispone che "Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate".
      Da queste norme si ricava:
      a- che il debitore può anche non mettere a disposizione dei creditori i suoi beni o tutti i suoi beni;
      b-che, ad ogni modo, se per la soddisfazione dei creditori si vogliono utilizzare beni già sottoposti a pignoramento, questi beni debbono essere affidati ad un liquidatore nominato dal giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi ed è il liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
      A questi si aggiungono altri principi che in parte delimitano la portata di quanto detto. In primo luogo, ai senso della lett. c) del secondo comma dell'art. 10, con il decreto che fissa l'udienza, il giudice "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore". Trattasi, come si vede, di un blocco che, anche se deve essere disposto dal giudice, è sostanzialmente automatico in quanto non richiede una valutazione dell'organo giudiziario e comunque riguarda tutti i beni costituenti il patrimonio del debitore, da cui discende che non è concretamente ipotizzabili che siano esclusi dalla procedura beni oggetto di esecuzione, sia perché il piano è sottoposto all'approvazione dei creditori, che evidentemente non danno il voto favorevole ove sanno che il debitore dispone di altri beni compresi quelli non utilizzati per il pagamento dei creditori, sia, principalmente per quanto riguarda i beni già pignorati, per il fatto che l'esecuzione diventa improcedibile. Ed allora o si dice che il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive riguarda solo i beni messi a disposizione dei creditori, ma la norma dell'art. 10 riportata lo esclude chiaramente, oppure si ammette che i beni oggetto di esecuzione debbano necessariamente essere coinvolti nella procedura, altrimenti non si spiegherebbe come mai i creditori pignoranti non possano proseguire la loro azione esecutiva facendo valere la prelazione sul bene.
      Ne consegue, a nostro avviso, che, nel suo caso, l'immobile C non può essere escluso dal piano e, anzi, poichè oggetto di pignoramento, la liquidazione dovrà essere affidata ad un liquidatore.
      Per quanto riguarda l'entità della soddisfazione dei creditori ipotecari vige il principio che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca vanno soddisfatti per intero; questi, a norma della seconda parte del primo comma dell'art. 7, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Stabilito in tal modo il valore di mercato dei beni gravati, si può ipotizzare che ai creditori ipotecari possa essere attribuita una somma non inferiore e se questa non soddisfa integralmente il credito questo, per il residuo va considerato come chirografario.
      In questo quadro normativo di riferimento, a nostro avviso, applicabile alla fattispecie, possono essere fatti accordi con i creditori, specie se interviene un terzo, ma è chiaro che sul contenuto di eventuali accordo non possiamo esprimerci perché non conosciamo gli atti né disponiamo di tutti i dati necessari.
      Zucchetti SG srl