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Liquidazione controllata. Debitore irreperibile. Abbandono crediti. Determinazione compenso liquidatore

  • Guglielmo Angioni

    Milano
    10/09/2026 12:53

    Liquidazione controllata. Debitore irreperibile. Abbandono crediti. Determinazione compenso liquidatore

    Spettabile Forum,
    nel 2025 sono stato nominato Liquidatore nella procedura di liquidazione controllata aperta sul patrimonio di un soggetto non titolare di beni immobili o altri asset di valore, il quale aveva messo a disposizione unicamente una quota del proprio reddito.
    Poco dopo l'apertura della procedura il suddetto, già residente all'estero (la procedura era stata aperta entro l'anno dalla data di trasferimento) si è di fatto dileguato.
    Ho dunque depositato al GD un'istanza di abbandono dei crediti della procedura per impossibilità/manifesta non convenienza del realizzo.
    L'istanza è stata accolta, e a stretto giro ho depositato il rendiconto finale.
    Attualmente sul conto corrente intestato alla procedura il saldo attivo ammonta a circa 700,00 Euro.
    Sto per presentare l'istanza di liquidazione del compenso.
    Considerando che i crediti della procedura sono stati abbandonati, posso richiedere l'assegnazione dell'intero (ed esiguo) saldo di conto corrente a titolo di compenso?
    Oppure devo comunque tentare un riparto tra i creditori e, se sì, in base a quali criteri?
    Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovo i miei cordiali saluti.
    GA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/09/2026 08:53

      RE: Liquidazione controllata. Debitore irreperibile. Abbandono crediti. Determinazione compenso liquidatore

      Per rispondere alla domanda occorre partire dalla lettura dell'art. 275, comma 3 c.c.i.i. dall'art. 275 comma 3 c.c.i.i., come riscritto dall'art. 41 d.lgs 136/2024 (il cui art. 56 prevede che le modifiche si applicano alle procedure pendenti).
      La norma dispone che "Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202".
      Detto questo, il compenso del liquidatore, ci sembra certamente prededucibile, e nel concorso con altri creditori prededucibili godrebbe certamente del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. trattandosi, all'evidenza, di un credito per spese di giustizia.
      Dunque, non vi è la necessità di un riparto, poiché il compenso liquidato assorbirà verosimilmente l'attivo disponibile.