Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Surroga parziale e riparto finale LC

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    15/09/2026 13:14

    Surroga parziale e riparto finale LC

    Nello stato passivo della liquidazione controllata di una persona fisica è stata ammessa una banca che ha una ipoteca su un terreno in comproprietà tra il sovraindebitato e il fratello. In corso di procedura il fratello ha acquistato il 50% del terreno dalla procedura e continuato a pagare da solo il mutuo (cointestato ai due comproprietari). Al termine della procedura la banca avanza ancora un piccolo credito residuo e il fratello invia richiesta di surroga per quanto pagato anche a nome del fratello. In sede di riparto, considerato che tutto l'attivo deriva solo dalla vendita del terreno, ritengo di dover ripartire il residuo disponibile proporzionalmente tra debito residuo banca e surroga. Infatti, in caso di pagamento parziale, a mio avviso la surrogazione si realizzerà sulla sola frazione del credito soddisfatta e, per altro verso, si determinerà un concorso del terzo surrogato e del creditore originario nei confronti del debitore in proporzione di quanto dovuto. In sostanza, il credito all'origine unitario si sdoppierà: una parte rimarrà in testa al creditore iniziale, che non ha ragioni di preferenza sul terzo surrogato mentre l'altra farà capo al terzo surrogato. Condividete? Sempre grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/09/2026 19:07

      RE: Surroga parziale e riparto finale LC

      Condividiamo.
      Se un coobbligato in solido adempie per conto di uno dei debitori, ha diritto di regresso verso il debitore coobbligato sottoposto a liquidazione giudiziale, per la somma pagata. Ciò sulla base della regola generale di cui all'art. 161, comma 2 c.c.i.i., a nostro avviso applicabile anche alla liquidazione del patrimonio. Del resto, si tratta della regola generale di cui all'art. 1203 comma 1 n. 3 c.c..
      Colui che esegue un pagamento ha dunque diritto di insinuarsi al passivo per la somma pagata o di surrogarsi nei diritti del creditore già ammesso.
      Detto questo, come correttamente osservato nella domanda, il fratello che ha parzialmente adempiuto potrà, per quella parte, surrogarsi al creditore.
      Quindi, se la banca è creditrice di 100 ed ha ricevuto dal coobbligato tizio 40, resterà creditrice di 60, mentre per restanti 40 concorrerà nella distribuzione del ricavato nella stessa posizione della banca, per cui, sul ricavato dalla vendita la banca concorrerà nella misura del 60%, mente tizio nella misura del 40%.
      Certamente, chi pretende di surrogarsi al creditore deve fornire due prove: quella per cui il debitore sottoposto a procedura era obbligato ad adempiere prima dell'apertura della procedura; quella per cui il coobbligato ha adempiuto (non importa se prima o dopo l'apertura della procedura concorsuale, visto che per le norme sopra richiamate il distinguo è irrilevante).