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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Comunicazioni ai creditori non ammessi allo stato passivo
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Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)11/02/2026 14:05Comunicazioni ai creditori non ammessi allo stato passivo
Buongiorno,
sono liquidatore di una liquidazione del patrimonio L.3/2012 (procedura apertasi nel 2021) giunta praticamente a chiusura. Attualmente sono in attesa dell'approvazione del rendiconto finale, per il quale si è tenuta l'udienza e non sono state presentate osservazioni.
In questa procedura tutti i creditori che avevano presentato domanda di ammissione allo stato passivo sono stati ammessi per l'importo richiesto. Due creditori, presenti nella relazione particolareggiata, non hanno fatto alcuna richiesta di ammissione, quindi sono stati esclusi dal passivo. Uno dei due, in particolare, non ha mai risposto alle pec da me trasmesse nel tempo (neppure in fase di attestazione della proposta, segnalo che l'importo del credito era di circa 300 euro).
Vi chiedo cortesemente se le prossime comunicazioni (approvazione del rendiconto, riparto finale ecc..) debbano essere da me trasmesse anche ai due creditori non ammessi allo sp oppure se possa escluderli. Propenderei per questa seconda strada, ma non vorrei commettere un errore.
Chiedo, inoltre, come debba comportarmi con il creditore che non ha mai confermato il proprio credito, nè in fase di attestazione, nè in fase di liquidazione, dal momento che la pec trovata negli archivi inipec (e mio unico riferimento) risulta, ad oggi, non più attiva.
In ultimo, approfitto dell'occasione per farvi una domanda pratica sul riparto finale: dal riparto posso trattenere una piccola cifra (10/20 euro) che serva a coprire eventuali costi del c/c fino alla chiusura? Nel caso dovesse esserci un piccolo saldo a credito in fase di chiusura, come devo comportarmi?
Grazie, cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
14/02/2026 09:35RE: Comunicazioni ai creditori non ammessi allo stato passivo
Cerchiamo di rispondere separatamente alle tre domande.
Quanto alla prima, condividiamo con la soluzione indicata. Se il creditore non ha formulato domanda di insinuazione al passivo, non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione. I creditori legittimati ad interloquire con la procedura, e dunque destinatari delle comunicazioni, sono solo quelli che hanno chiesto di partecipare al concorso. Gli altri, all'evidenza, non hanno alcun interesse ad agire, e dunque ogni comunicazione al riguardo è superflua.
Quanto al creditore la cui pec risulta ad oggi inattiva (e dunque le comunicazioni a lui destinate non risultano possibili per causa a lui imputabile), a nostro avviso le comunicazioni potranno essere eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico, come del resto oggi prevede l'art. 10 comma 3 c.c.i.i.
Infine, a proposito della possibilità di trattenere la somma, osserviamo che occorre a tal fine un provvedimento autorizzativo del giudice delegato. A nostro avviso questa autorizzazione può essere contenuta nel provvedimento con il quale il giudice, a norma dell'art. 274 comma 4, autorizza l'esecuzione del piano di riparto, nel comunicare il quale il liquidatore può indicare con precisione le somme che sono necessarie per le attività di chiusura della procedura.
Agganciato a questo tema è poi quello di stabilire se il pagamento delle somme necessiti dell'adozione, da parte del giudice delegato, di uno specifico mandato di pagamento.
A questo proposito, in assenza di disposizioni specifiche ricavabili dalla disciplina della liquidazione del patrimonio e della controllata (che non contiene una disposizione analoga a quella di cui all'art. 131 c.c.i.i.), occorre verificare quali disposizioni abbia adottato il tribunale di riferimento. Precisiamo a questo fine che le banche generalmente non autorizzano operazioni in assenza di autorizzazione specifica del giudice, salvo che questi non abbia diversamente disposto.
Osserviamo inoltre che i pagamenti eseguiti all'esito dell'approvazione del piano di riparto devono essere eseguiti a norma dell'art. 230, espressamente richiamato dall'art. 275 comma 6-bis, per cui a nostro avviso analoga regola deve valere anche per i pagamenti che non siano esecutivi di un piano di riparto.
Aggiungiamo, infine, che alcuni tribunali (es. Tribunale di Arezzo) hanno dettato specifiche circolari in cui hanno previsto che per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non è prevista la richiesta e la conseguente emissione di mandati di pagamento.-
Chiara Plazzotta
Montebelluna (TV)14/02/2026 09:45RE: RE: Comunicazioni ai creditori non ammessi allo stato passivo
Grazie mille del vostro aiuto, gentilissimi e chiarissimi come sempre.
Buona giornata.
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