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Liquidazione del patrimonio - terzo datore di ipoteca - surroga

  • Luca Orsini

    Pescara
    30/03/2026 17:00

    Liquidazione del patrimonio - terzo datore di ipoteca - surroga

    Buonasera, si sottopone alla Vostra attenzione una questione concernente la qualificazione del credito del garante nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII.
    Caio accede alla procedura e tra i creditori è incluso un cessionario di credito (originariamente bancario) per un importo pari a X derivante da mutuo assistito da ipoteca su immobile di proprietà di Tizia, la quale aveva altresì prestato fideiussione solidale. Non essendo il bene ipotecato acquisito all'attivo della procedura, il credito del cessionario viene ammesso al passivo in chirografo.
    Successivamente, il creditore procede – o comunque è posto nelle condizioni di procedere – all'escussione della garanzia reale nei confronti del terzo datore; Tizia, al fine di evitare l'esecuzione, aliena il bene gravato e corrisponde al cessionario una somma pari ad una % di X a titolo di saldo e stralcio ottenendo la liberazione personale e la cancellazione dell'ipoteca. Il pagamento avviene, dunque, integralmente al di fuori della procedura. Tizia intende insinuarsi al passivo (della procedura già iniziata) nei confronti di Caio per l'importo versato.
    Si pone il problema se, in un simile contesto, il garante che abbia soddisfatto il creditore, ancorché mediante pagamento parziale transattivo, possa ritenersi surrogato nei diritti e nella causa di prelazione originariamente assistente il credito garantito – quantomeno nei limiti di quanto corrisposto e avuto riguardo alla funzione satisfattiva della garanzia realizzata sul prezzo – ovvero se debba necessariamente subentrare nella qualificazione chirografaria già attribuita al creditore in sede di accertamento del passivo nonostante il pagamento sia avvenuto al di fuori della procedura e in attuazione della garanzia ipotecaria. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/04/2026 17:32

      RE: Liquidazione del patrimonio - terzo datore di ipoteca - surroga

      La risposta all'interrogativo formulato si ricava, a nostro avviso, dalla lettura del secondo comma dell'articolo 230 CI, il quale stabilisce che "se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante alla sottoscrizione autenticata dice dente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo". La norma si conclude con la previsione per cui "le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore".
      Tale disposizione si applica anche alla liquidazione controllata, a norma dell'art. 274, comma 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136.
      Questa surroga determina il subingresso del fideiussore nella posizione del creditore originario, con la conseguenza che se costui è stato ammesso al chirografo, anche il creditore surrogante concorrerà nella distribuzione del ricavato in questa veste.