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Liquidazione del patrimonio L. 3/2012

  • Michele Antonio Valentini

    Cutrofiano (LE)
    30/05/2023 19:21

    Liquidazione del patrimonio L. 3/2012

    Buonasera,
    in qualità di liquidatore di una procedura ax art. 14-ter e segg. legge 3/2012, ho terminato tutte le operazioni di liquidazione previste dal programma entro i primi 12 mesi dall'apertura della procedura stessa.
    Posso presentare il rendiconto finale della gestione, far liquidare il mio compenso dal giudice e procedere al riparto delle somme o devo aspettare il termine dei quattro anni prima di procedere ?
    Nel caso di risposta positiva, se sopragiungessero beni o crediti come mi dovrei comportare ? dovrò integrare l'inventario ed il rendiconto della gestione ?
    Grazie anticipatamente della risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/05/2023 20:13

      RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012

      Da come è formulata la legge n. 3 del 2012 sembra proprio che la durata minima della procedura sia di quattro anni. In tal senso depone non solo l'art. 14 quinquies, co. 4, per il quale "La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda", ma anche l'art. 14 novies, co. 5, per i il quale "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
      Riteniamo pertanto che non possa presentare il rendiconto finale e chiedere il pagamento del compenso, ma, avendo comunque già terminato la liquidazione potrebbe fare un riparto parziale, accantonando una certa somma per evenienze e spese future eventuali e chiedere un acconto sul suo compenso.
      Zucchetti SG srl
    • Luigi Lucchetti

      ROMA
      02/10/2023 12:25

      RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012

      Nel caso in cui i riparti abbiano estinto integralmente il passivo accertato e si debba liberare l'avanzo della liquidazione a favore del debitore non avrebbe alcun senso mantenere la durata della procedura per la durata di quattro anni. Io riterrei che, in questo caso, la procedura possa essere chiusa, malgrado il chiaro disposto della legge. Non conosco precedenti giurisprudenziali, ma è un caso concreto che mi si sta presentando. Qual è il vostro parere?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/10/2023 18:07

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012

        Il nostro parere è quello espresso nella risposta che precede, contrario alla possibilità di una chiusura anticipata per la ragione, da lei stesso indicata, "del chiaro disposto della legge", che peraltro pone quel termine per la possibilità che emergano altri debiti nel frattempo. Non ha molto senso (ed infatti nel nuovo codice questo limite minimo è stato eliminato), ma non tutte le norme sono ispirate al buon senso.
        Zucchetti SG srl
    • Luigi Lucchetti

      ROMA
      02/10/2023 18:18

      RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012

      Ringrazio per la cortese sollecitudine della risposta, che nella confusione ingenerata dalla scrittura veramente lacunosa della legge, mi ingenera una ulteriore perplessità.
      Il liquidatore del patrimonio ex legge 3/2012 che che abbia eseguito la pubblicità del decreto di apertura e abbia avvisato tutti i creditori presenti nella relazione dell'OCC, nonché che abbia soddisfatto tutti i creditori che hanno presentato istanza di partecipazione alla liquidazione (e che sono dunque stati ammessi al passivo), per quale ragione dovrebbe attendere l'eventuale emersione di ulteriori debiti?
      Laddove, per ipotesi, alcuno dei creditori non abbia fatto istanza di partecipazione alla liquidazione, avrebbe forse la possibilità di presentare istanze tardive?
      E ancora, poiché in caso di pagamento integrale dei debiti non si dovrebbe far luogo all'esdebitazione (almeno secondo https://blog.ilcaso.it/news_769/09-03 19/La_liquidazione_del_patrimonio_dei_soggetti_sovraindebitati_fra_presente_e_futuro) rimanendo il consumatore obbligato verso i creditori anteriori per l'intero importo, per quale ragione si dovrebbe mantenere aperta la procedura per quattro anni?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/10/2023 19:05

        RE: RE: Liquidazione del patrimonio L. 3/2012

        Se lei è convinto di quanto espone, e certamente lo è anche perché si tratta di considerazioni logiche, non rimane che tentare e chiedere la chiusura a norma cel comma quinto dell'art.14-novies l. n. 3 del 2012, che, però, dispone che "Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura".
        Sarà interessante vedere se e come il giudice supera questo ostacolo testuale. Ci faccia sapere.
        Zucchetti SG srl