Forum SOVRAINDEBITAMENTO

PAGAMENTO CREDITORE

  • Francesca Romana Capezzuto

    roma
    02/06/2023 11:34

    PAGAMENTO CREDITORE

    Vorrei sapere come inserire un creditore che ha anticipato il denaro della prededuzione saldando OCC e legale del sovraindebitato.
    Ante CCII lo avrei inserito come prededucibili ex art. 11 L.F. in quanto sorto in funzione ddella procedura concorsuale
    Ora l'art. 6 CCII non menziona detti crediti
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/06/2023 09:33

      RE: PAGAMENTO CREDITORE

      Posto che chi ha provveduto al pagamento di alcuni creditori si surroga nella posizione di costoro, si tratta di vedere quale posizione compete ai creditori soddisfatti.
      A tale proposito lei giustamente si pone il problema della nuova regolamentazione della prededuzione contenuta nel codice della crisi, il cui art. 6 ha cambiato completamente i criteri per la qualifica dei crediti prededucibili in quanto non è stata riprodotta la norma generale di cui al secondo comma dell'art. 111 l. fall. per la quale sono prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla stessa legge, ma è stato accolto un criterio più selettivo, secondo il quale la prededuzione compete ai crediti espressamente qualificati tali dalla legge e a quelli indicati nelle quattro lettere del primo comma dell'art. 6.
      Le lett. b) e c) di tale comma attribuiscono la prededuzione, entro certi limiti e a certe condizioni, ai crediti dei professionisti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, ma non contemplano i crediti del professionista sorti in funzione della presentazione della domanda di una procedura da sovraindebitamento, di modo che queste norme che, in quanto attributive delle prededuzione, sono di carattere eccezionale, non possono essere applicate a casi diversi non contemplati.
      Bisogna vedere se esistono altre norme che attribuiscano la prededuzione ai professionisti che assistono il debitore per la presentazione di una domanda di indebitamento e non si trova una norma del genere per il concordato minore nè per il piano del consumatore, nel mentre il comma due dell'art. 277 attribuisce la prededuzione "ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione" controllata, ( e ne regola i rapporti con i crediti ipotecari); tra i crediti sorti in funzione devono intendersi compresi anche quelli del professionista che collabora con il debitore per la presentazione della domanda e senza il limite del 75%.
      E' evidente la disarmonia ma queste sono le conseguenza del sistema scelto dal codice che a volte ha dimenticato alcune fattispecie, che in passato potevano rientrare sotto l'ombrello del funzionalità o occasionalità generalizzata. Alla luce di questi criteri, non conoscendo quale procedura sia stata attuata, ne segue che se parliamo del professionista che ha assistito il sovraindebitato nella presentazione di un piano del consumatore o di domanda di concordato minore, il suo credito (e di conseguenza quello del surrogante) ha natura privilegiata, nel mentre se si è trattato di liquidazione controllata il credito è prededucibile.
      Uguale problema non si pone per il pagamento dell'OCC, in quanto la lett. a) del primo comma dell'art. 6attribuisce la prededuzione ai crediti per compensi e spese dell'OCC.
      Zucchetti SG srl