Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

  • Marina Francescon

    TREVISO
    16/02/2024 15:40

    Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

    Spettabile Fallco,
    in una procedura in cui sono liquidatore, la sentenza di apertura della Liquidazione Controllata è intervenuta pochi giorni prima dell'udienza di assegnazione delle somme in un'esecuzione preso terzi avente ad oggetto il 1/5 dello stipendio del sovraindebitato.
    Il G.E. ha dichiarato, quindi, l'improcedibilità dell'esecuzione.
    Con provvedimento contestuale alla sentenza di apertura della Liquidazione il G.D. ha disposto che quanto percepito dal debitore in eccedenza rispetto a quanto destinato e al mantenimento del sovraindebitato a qualsiasi titolo (pensione, e/o emolumento o stipendio) sia versato dal datore di lavoro nel conto della procedura con decorrenza dalla data della Sentenza.
    Il mio quesito riguarda le somme fino ad ora trattenute dal datore di lavoro quale terzo pignorato: dovranno essere restituite al debitore lavoratore o acquisite dal Liquidatore della procedura?
    Ringrazio per la Vostra disponibilità e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2024 20:23

      RE: Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

      Le somme assegnate al terzo ma non pagate dal terzo pignorato prima dell'apertura della liquidazione controllata sicuramente non vanno corrisposte al creditore esecutante ed entrano nell'attivo della procedura, trattandosi della parte di retribuzione pignorabile .
      Zucchetti SG srl
      • Marina Francescon

        TREVISO
        19/02/2024 16:55

        RE: RE: Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

        Spettabile Fallco,
        le somme accantonate dal terzo pignorato prima dell'apertura della liquidazione controllata certamente non vanno corrisposte al creditore esecutante, ma la mia domanda era diversa: poiché il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione, vista la sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione controllata, tali somme trattenute dal datore di lavoro quale terzo pignorato prima della sentenza di apertura della Liquidazione controllata, dovranno essere restituite al debitore lavoratore o acquisite dal Liquidatore della procedura? Il dubbio sorge in quanto il G.D. ha disposto che 'quanto percepito dal debitore in eccedenza rispetto a quanto destinato e al mantenimento del sovraindebitato a qualsiasi titolo (pensione, e/o emolumento o stipendio) sia versato dal datore di lavoro nel conto della procedura con decorrenza dalla data della Sentenza'.
        Pertanto, le somme trattenute dallo stipendio del lavoratore prima della data della sentenza di apertura della liquidazione controllata, a chi devono essere consegnate?
        Ringraziando, porgo cordiali saluti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/02/2024 19:19

          RE: RE: RE: Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme


          Ci sembrava di aver risposto alla sua domanda in quanto non solo abbiamo detto che le somme assegnate al terzo ma non pagate dal terzo pignorato prima dell'apertura della liquidazione controllata non vanno corrisposte al creditore esecutante, ma abbiamo aggiunto che esse "entrano nell'attivo della procedura, trattandosi della parte di retribuzione pignorabile". Quest'ultimo inciso ("trattandosi della parte di retribuzione pignorabile") vuol dire che tale quota, in quanto pignorabile è eccedente rispetto a quanto destinato al mantenimento del debitore e della sua famiglia, per cui, in lienea con la disposizione del giudice delegato va versata alla procedura.
          Zucchetti Sg srl
          • Giovanni Imberti

            Carru' (CN)
            28/10/2025 17:04

            RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

            Buongiorno, avrei un quesito simile:
            la Liquidazione Controllata è intervenuta pochi giorni dopo del provvedimento di assegnazione delle somme in un'esecuzione preso terzi avente ad oggetto il 1/5 dello stipendio del sovraindebitato.
            Assegnazione il 09 settembre, notificata il 10 settembre.
            Apertura della L.C. il 10 settembre.
            Il terzo pignorato non ha pagato le somme.
            Ritengo quindi che anche in questo caso le somme vadano pagate alla Liquidazione Controllata e non al creditore esecutante. E' corretto?
            Vi ringrazio per la vostra risposta.
            Un cordiale saluto
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              02/11/2025 11:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

              E' corretto.
              Come dicevamo nelle risposte precedenti, la somma assegnata, pignorabile, costituisce attivo della procedura e quindi tutto ciò che non è stato ancora pagato va acquisito all'attivo.
              Invero, in ambito fallimentare è pacifico che sono inefficaci, ex art. 44 l.f., (oggi corrispondente all'art. 144 c.c.i.i.) i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento dal debitore, per quanto in esecuzione di una precedente ordinanza di assegnazione, (tra le tante, Cass. 5-6-2020, n. 10820; Cass. 22-1-2016, n. 1227; Cass. 17-12-2015, n. 25421; Cass. 31-3-2011, n. 7508).
              A questa affermazione si potrebbe obiettare che l'art. 270 comma 5, sebbene disponga che sono applicabili alla liquidazione controllata gli artt. 142 e 143, non cita l'art. 144.
              È pacifico, tuttavia, che tale omissione non esclude l'operatività della regola della inefficacia di questa norma.
              Invero, l'omesso richiamo ad essa si giustifica, a nostro avviso, con il fatto per cui sono esclusi dalla liquidazione controllata, a norma dell'art. 268 comma 4 let. b) "i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia", sicché i pagamenti eseguiti con questi proventi non sono inefficaci, e quindi sarebbe stato incongruo richiamare l'art. 144.
              Del resto, la regola della inefficacia di cui all'art. 144 è la diretta conseguenza della regola generale di cui all'art. 142, che invece è richiamato.
              L'assunto dell'applicabilità dell'art. 144 c.c.i.i. (seppur, attraverso il ricorso all'analogia) è stato peraltro sostenuto in giurisprudenza da Trib. Pistoia, con la sentenza n. 11 del 20.1.2025, nonché da Trib. Avezzano, n. 8 dell'8.4.2025.
              • Elena Fantato

                TIONE DI TRENTO (TN)
                16/11/2025 20:22

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

                Buongiorno ma nel caso il Giudice dell'Esecuzione,come avvenuto nel mio caso, avesse sospeso la procedura, io, in qualità di liquidatore, devo rivolgermi comunque direttamente al terzo pignorato e chiedere il versamento sul conto della procedura della somma di 1/5 trattenuta dal terzo pignorato o devo intervenire nella procedura esecutiva con autorizzazione del GD?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  18/11/2025 09:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Liquidazione controllata - apertura prima dell'assegnazione delle somme

                  Rispondiamo alla domanda osservando che, per effetto dell'art. 150 c.c.i.i., espressamente richiamato dall'art. 270 comma 5, la procedura esecutiva per pignoramento presso terzi (cosìcome, in generale, tutte le procedure esecutive) va dichiarata improseguibile.
                  A questo proposito va tuttavia precisato che secondo Cass., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25802 L'improcedibilità dell'esecuzione quale conseguenza del mancato subentro, non determina, la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (La qualcosa, peraltro, determina la conseguenza per cui le relative spese sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c.) di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo; del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l.fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006.
                  Tale principio è stato fatto proprio dall'art. 216 c.c.i.i., il quale al comma 10 precisa che la improseguibilità della procedura lascia fermi "gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori".
                  Dunque sarà sufficiente che il liquidatore chieda al giudice dell'esecuzione che dichiari la improseguibilità della procedura senza ordinare lo svincolo delle somme. Precisiamo che per farlo egli non necessita, a nostro avviso, del ministero di un difensore, posto che non si tratta di compiere attività di impulso ma, al contrario di domandare una declaratoria di mero arresto, ex art. 150 c.c.i.i.