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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE

  • Annamaria Fontana

    Reggio Emilia (RE)
    10/05/2024 10:37

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE

    Nella procedura di liquidazione controllata la norma non prevede esplicitamente l'esame delle domande tardive dei creditori per l'ammissione allo stato passivo.
    Due casi:
    1) il liquidatore non ha inviato la comunicazione art. 200 CCII ad un creditore non contemplato nella relazione particolareggiata del gestore (per dimenticanza del debitore oppure perchè non sono emerse informazioni ad esso relativo nelle banche dati): è possibile esaminare la domanda, ed eventualmente ammettere il credito, anche se ricevuta oltre i termini per essere definita tempestiva?
    2) un creditore ipotecario/fondiario che ha ricevuto la comunicazione art. 200 CCII del liquidatore, il cui credito è elencato nella relazione particolareggiata del gestore, non ha presentato l'istanza di ammissione al passivo nei termini per essere tempestiva: in considerazione del grado del suo credito, può essere ammesso come tardivo mantenendo il privilegio oppure viene degradato a chirografario oppure non viene ammesso?

    Grazie per la cortese risposta.
    Cordiali saluti.
    Annamaria Fontana

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2024 09:08

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE

      L'art. 273 del codice della crisi prevede espressamente, al comma 7, la regolamentazione delle domande tardive nella liquidazione controllata, riproducendo, con i dovuti aggiustamenti (non sempre riusciti) la pari norma dell'ult. comma dell'art. 208, dettata per la liquidazione giudiziale.
      Pertanto, il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiornato l'elenco dei creditori, notifica agli stessi la sentenza di apertura della procedura, che contiene le indicazioni di cui all'art. 270, comma 4, ossia la indicazione del termine entro il quale, a pena di inammissibilità, i creditori devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo.
      Se lei ha svolto questa attività o comunque ha comunicato al creditore di cui al caso sub 2, il creditore fondiario che non si è insinuato nei termine indicato nella sentenza di apertura della liquidazione o comunicato, può farlo in via tardiva , ma in tal caso la domanda è ammissibile "solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo" Tale domanda può essere presentata fino a quando non siano esaurite le ripartizioni, per cui le alternative sono due:
      -se la domanda arriva lei deve valutare se il creditore ha fornito la prova delle due condizioni indicate (incolpevolezza del ritardo e presentazione della domanda entro sessanta giorni dal venir meno della causa impeditiva); se questa prova non è fornita, lei la dichiara inammissibile la domanda, se invece la prova è superata lei passa all'esame del merito (il riconoscimento del privilegio non ha nulla ache fare con la tardività che , come detto può determinare la inammissibilità);
      -se il creditore non presenta la domanda di insinuazione, lei proc4ede alla vendita dell'immobile gravato e alla distribuzione del prezzo, senza tener conto del creditore fondiaria che non ha partecipat9o al concorso.
      Nel caso sub 1, invece, non avendo lei fatto al creditore interessato alcuna comunicazione né notifica della sentenza (non interessa la ragione della omissione), quel creditore può insinuarsi tardivamente e può agevolmente dimostrare la mancanza di colpa nel ritardo adducendo di non aver avuto notifica della sentenza né altra comunicazione. Conviene, quindi, rimediare alla omissione notificandogli la sentenza e da quel momento cessa la causa che ne impediva l'insinuazione, per cui dalla notifica 8effettuata dopo la scadenza del termine iniziale di cui alla sentenza) il creditore deve trasmettere la domanda al liquidatore entro 60 giorni, altrimenti la domanda va dichiarata inammissibile.
      Zucchetti SG srl
      • Annamaria Fontana

        Reggio Emilia (RE)
        16/05/2024 15:24

        RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE

        Grazie per la risposta.
        Cordiali saluti.
        AmF