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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
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Annamaria Fontana
Reggio Emilia (RE)10/05/2024 10:37LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Nella procedura di liquidazione controllata la norma non prevede esplicitamente l'esame delle domande tardive dei creditori per l'ammissione allo stato passivo.
Due casi:
1) il liquidatore non ha inviato la comunicazione art. 200 CCII ad un creditore non contemplato nella relazione particolareggiata del gestore (per dimenticanza del debitore oppure perchè non sono emerse informazioni ad esso relativo nelle banche dati): è possibile esaminare la domanda, ed eventualmente ammettere il credito, anche se ricevuta oltre i termini per essere definita tempestiva?
2) un creditore ipotecario/fondiario che ha ricevuto la comunicazione art. 200 CCII del liquidatore, il cui credito è elencato nella relazione particolareggiata del gestore, non ha presentato l'istanza di ammissione al passivo nei termini per essere tempestiva: in considerazione del grado del suo credito, può essere ammesso come tardivo mantenendo il privilegio oppure viene degradato a chirografario oppure non viene ammesso?
Grazie per la cortese risposta.
Cordiali saluti.
Annamaria Fontana
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2024 09:08RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
L'art. 273 del codice della crisi prevede espressamente, al comma 7, la regolamentazione delle domande tardive nella liquidazione controllata, riproducendo, con i dovuti aggiustamenti (non sempre riusciti) la pari norma dell'ult. comma dell'art. 208, dettata per la liquidazione giudiziale.
Pertanto, il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiornato l'elenco dei creditori, notifica agli stessi la sentenza di apertura della procedura, che contiene le indicazioni di cui all'art. 270, comma 4, ossia la indicazione del termine entro il quale, a pena di inammissibilità, i creditori devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo.
Se lei ha svolto questa attività o comunque ha comunicato al creditore di cui al caso sub 2, il creditore fondiario che non si è insinuato nei termine indicato nella sentenza di apertura della liquidazione o comunicato, può farlo in via tardiva , ma in tal caso la domanda è ammissibile "solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo" Tale domanda può essere presentata fino a quando non siano esaurite le ripartizioni, per cui le alternative sono due:
-se la domanda arriva lei deve valutare se il creditore ha fornito la prova delle due condizioni indicate (incolpevolezza del ritardo e presentazione della domanda entro sessanta giorni dal venir meno della causa impeditiva); se questa prova non è fornita, lei la dichiara inammissibile la domanda, se invece la prova è superata lei passa all'esame del merito (il riconoscimento del privilegio non ha nulla ache fare con la tardività che , come detto può determinare la inammissibilità);
-se il creditore non presenta la domanda di insinuazione, lei proc4ede alla vendita dell'immobile gravato e alla distribuzione del prezzo, senza tener conto del creditore fondiaria che non ha partecipat9o al concorso.
Nel caso sub 1, invece, non avendo lei fatto al creditore interessato alcuna comunicazione né notifica della sentenza (non interessa la ragione della omissione), quel creditore può insinuarsi tardivamente e può agevolmente dimostrare la mancanza di colpa nel ritardo adducendo di non aver avuto notifica della sentenza né altra comunicazione. Conviene, quindi, rimediare alla omissione notificandogli la sentenza e da quel momento cessa la causa che ne impediva l'insinuazione, per cui dalla notifica 8effettuata dopo la scadenza del termine iniziale di cui alla sentenza) il creditore deve trasmettere la domanda al liquidatore entro 60 giorni, altrimenti la domanda va dichiarata inammissibile.
Zucchetti SG srl-
Annamaria Fontana
Reggio Emilia (RE)16/05/2024 15:24RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Grazie per la risposta.
Cordiali saluti.
AmF -
Claudia Ducoli
Monza (MB)13/05/2026 12:34RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Nel mio caso il creditore tardivo non ha fornito la prova dell' incolpevolezza del ritardo e dovrò proporre l' inammissibilità della domanda per poi dichiararla inammissibile.
Mi chiedo se tali comunicazioni (prima la proposta di inammissibilià e poi l'inammissibilità) debbano essere inviate solo al creditore tardivo o anche ai creditori ammessi o anche a quelli non insinuati.
Ringrazio fin d'ora del riscontro.-
Zucchetti Software Giuridico srl
14/05/2026 07:10RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Riteniamo che la comunicazione della proposta di inammissibilità e poi la stessa inammissibilità posse essere comunicata senz'altro al solo creditore tardivo. Gli altri, invero, non sono per nulla pregiudicati dalla inammissibilità della proposta, e quindi non necessitano di alcuna comunicazione.
Solo se si decidesse per l'ammissione occorrerebbe radicare il contraddittorio con gli altri creditori già ammessi, a meno che non vi fosse in ipotesi un attivo capace di soddisfare tutti.
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Marcello Cosentino
VENEZIA MESTRE (VE)24/06/2026 16:09RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Mi aggancio alla discussione e vado ad illustrare.
In una liquidazione controllata l'Ad.ER risulta insinuata tempestivamente.
Come spesso accade, la stessa Agenzia, a distanza di quasi due anni dall'apertura della procedura, presenta una nuova istanza di ammissione per altri crediti maturati ante procedura.
Considerato che il creditore (già insinuato) conosceva il termine entro il quale, a pena di inammissibilità, doveva trasmettere al liquidatore la domanda di ammissione al passivo.vi chiedo:
Considerando che l'AdER non è il creditore effettivo, è corretto rigettare l'istanza?
Deve essere il GD a provvedere al rigetto con decreto?
Grazie, cordiali saluti
MC-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/06/2026 11:18RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Anticipando gli approdi del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che la nuova domanda di insinuazione al passivo vada esclusa per tardività.
Proviamo a spiegare le ragioni questo convincimento.
Occorre partire dalla previsione di cui all'ultimo capoverso del comma 5 dell'art. 273, a mente del quale "Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4". Quindi, è necessario comprendere nel dettaglio il procedimento di formazione dello stato passivo per poi applicarlo alle domande tardive.
Orbene, l'art. 273 comma 1 prevede che, ricevute le domande di ammissione nel termine fissato con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il liquidatore "predispone un progetto di stato passivo, e lo comunica agli interessati".
Il comma 2 aggiunge che, costoro, "Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2" (cioè trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata del liquidatore.
A questo punto, prosegue il comma 3, nei 15 giorni successivi "il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1" (cioè all'indirizzo pec indicato nella domanda).
Infine, il comma 4 prevede che "Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133" cioè può essere impugnato entro otto giorni davanti al giudice delegato.
Orbene, applicando questo procedimento alle domande tardive, noi abbiamo che, ricevuta una domanda tardiva il curatore:
debba formare il progetto di stato passivo (contenente eventualmente la previsione di inammissibilità della domanda) trasmettendolo ai creditori (riteniamo che tutti i creditori debbano essere coinvolti perché le domande tardive potrebbero modificare gli importi del piano di riparto e quindi i creditori già ammessi sono, nella sostanza, dei controinteressati);
attendere i 15 giorni per il deposito di osservazione;
formare, all'esito, lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo informatico e comunicandolo.
Ricevuta la comunicazione, il creditore tardivo potrà promuovere reclamo al giudice delegato a norma dell'art. 133 negli otto giorni successivi.
Detto questo, e venendo alla domanda, è evidente che AD.ER ben conosceva l'intervenuta apertura della procedura e dunque doveva tempestivamente depositare istanza di ammissione al passivo per tutti i crediti.
Il fatto che ne abbia proposta una seconda a distanza di tempo, probabilmente deriva dal fatto che solo in un momento successivo ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'incarico di procedere alla riscossione di questo secondo credito, ma i rapporti interni tra i due soggetti non possono giustificare una deroga alle previsioni codicistiche.-
Zucchetti Software Giuridico srl
25/06/2026 12:23RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Aggiungiamo che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "In tema di fallimento, alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo" (Cass. sez. un. 15/03/2012, n. 4126, che spiega tale soluzione con ampia motivazione e richiami normativi).
Se l'Agenzia delle Entrate conserva la titolarità del credito e anche la legittimazione alla riscossione, condividiamo che l'Amministrazione finanziaria, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento del contribuente, comunicasse all'agente per la riscossione tale evento, in modo da consentirgli di effettuare l'insinuazione al passivo che gli aveva demandato.
Proprio in questa materia la S. Corte (Cass. 13 ottobre 2011 n. 21189), ha affermato che bisogna considerare ai fini della tardività colpevole il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze".-
Marcello Cosentino
VENEZIA MESTRE (VE)25/06/2026 15:06RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Molte grazie per le due risposte molto chiare e che condivido.
Ma, approfittando del forum, a margine del mio quesito ne aggiungo un altro:
Visto e considerato che il credito, pur sorto prima dell'apertura della procedura, viene escluso dal passivo, chiedo se la futura esdebitazione annullerà anche il credito oggi escluso.
Grazie, cordiali saluti
MC-
Zucchetti Software Giuridico srl
26/06/2026 15:40RE: RE: RE: RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: DOMANDE TARDIVE
Il creditore la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sconta l'effetto dell'esdebitazione.
Proviamo a spiegare le ragioni di questo nostro convincimento.
Per farlo occorre considerare l'art. 278 comma 2, il quale prevede che "Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado". Quindi, in presenza di un credito non insinuato o la cui domanda sia dichiarata inammissibile, l'esdebitazione opera solo per quella quota parte che non sarebbe stata soddisfatta neanche in caso di presentazione di una corretta domanda di ammissione. Ciò significa che il creditore non insinuatosi viene falcidiato per la quota parte che sarebbe rimasta comunque impagata qualora avesse partecipato al concorso (rispetto alla quale opera l'esdebitazione) mentre mantiene integre le proprie ragioni per la sola porzione che avrebbe ricevuto in caso di ammissione al passivo (anche se la formula normativa parla di "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado"). La funzione della previsione è evidentemente quella di incentivare le insinuazioni, poiché se un debitore decide di non concorrere non può sperare di riceverne una qualche utilità, posto che potrà agire esecutivamente per la sola percentuale di credito per cui sarebbe stato soddisfatto (e non per una percentuale maggiore).
È allora evidente che tali creditori potranno avviare un'azione esecutiva, dopo la chiusura della procedura, per la sola porzione di credito che avrebbe trovato capienza in sede di concorso.
Del resto, se così non fosse un creditore malizioso potrebbe intenzionalmente depositare una domanda inammissibile per poi tenersi le mani libere a procedura chiusa.
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