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Domanda rivendica bene cointestato

  • Monica Ghidetti

    Bergamo
    12/03/2026 06:57

    Domanda rivendica bene cointestato

    Buongiorno. In sede di redazione della relazione particolareggiata veniva dato atto dell'esistenza di un veicolo cointestato al debitore e ad un soggetto terzo che già in quella sede dava prova del fatto che la cointestazione era stata una scelta legata alla volontà di acquisire la classe di rischio assicurativa del debitore stesso. Infatti il finanziamento è intestato unicamente al soggetto terzo (garantito da un altro soggetto ancora) e le rate vengono pagate unicamente da questo.
    All'esito dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, il terzo presenza (nel termine previsto per le insinuazioni e altresì nel termine per la predisposizione del progetto di stato passivo e dell'inventario) domanda di rivendica, adducendo le ragioni di cui sopra e sostenendo che di fatto il veicolo è di sua esclusiva proprietà e che la cointestazione è fittizia. Ho dei dubbi su come comportarmi. Premesso che ritengo che la quota del veicolo debba essere esclusa dall'attivo della procedura, posso presentare istanza ex art. 196 ccii chiedendo al giudice di autorizzarmi ad escludere la quota del bene dall'attivo (e quindi dall'inventario) con riconoscimento della piena proprietà al soggetto terzo (e quindi conseguente onere di regolarizzazione anche formale dell'intestazione presso il PRA)? O il terzo deve presentare domanda al GD ex art 196CCII? Spero di essere stata chiara.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      17/03/2026 08:26

      RE: Domanda rivendica bene cointestato

      La fattispecie esaminata si inquadra nella figura della simulazione.
      In buona sostanza il terzo, rivendicando la proprietà esclusiva del veicolo, assume che la cointestazione sia simulata.
      Orbene, a fronte di questa prospettazione occorre svolgere una valutazione in punta di fatto e verificare prospetticamente se un'azione di simulazione promossa dal terzo rivendicante potrebbe avere possibilità di successo.
      A questo fine ricordiamo che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza, "Poiché il curatore fallimentare assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, sia se abbia proposto la domanda di simulazione, sia se l'abbia proseguita, la prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 cod. civ. e la simulazione può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni". (Cass. Sez. 3, 04/03/2002, n. 3102; Cass. 16/07/2004, n. 13172)
      Se così fosse, a nostro avviso non si tratta semplicemente di escludere dall'attivo un cespite, ma di prendere atto della circostanza che in realtà quel cespite non fa parte dell'attivo della procedura, risultandovi solo fittiziamente (cioè per effetto di una simulazione), sebbene formalmente si tratterà di chiedere di essere autorizzati ad escludere un bene dall'attivo.