Forum SOVRAINDEBITAMENTO

ESDEBITAZIONE - CONTRAVVENZIONE CODICE STRADA

  • Fabio Grigoletto

    PADOVA
    05/02/2026 17:41

    ESDEBITAZIONE - CONTRAVVENZIONE CODICE STRADA

    In una procedura di esdebitazione ex art. 283 ccii in un passivo accertato di circa 40mila euro, la maggior parte è costituito da cartelle AdER per violazione codice della strada e mancato pagamento del bollo auto.
    Nel caso di ammissione alla procedura, decorso il termine previsto dal comma 9 dell'art. 283 ccii senza il sopraggiungere di utilità ulteriori, ritenete che l'esdebitazione produca i suoi effetti anche con riferimento a dette cartelle?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      10/02/2026 11:18

      RE: ESDEBITAZIONE - CONTRAVVENZIONE CODICE STRADA

      I debiti indicati nella domanda non beneficiano dell'effetto esdebitatorio.
      Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 278, comma 7 c.c.i.i.
      Questa norma prevede che non sono suscettibili di esdebitazione i seguenti debiti:
      i debiti di mantenimento;
      i debiti alimentari;
      i debiti per il risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale;
      le sanzioni penali
      le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
      Come si vede, le sole sanzioni amministrative accessorie a debiti estinti (e non anche le sanzioni amministrative in quanto tali, come quelle per violazione al codice della strada) sono esdebitabili.
      In questo senso si è espressa anche Cass. 6.6.2022, n. 12955, che ha rigettato un ricorso promosso dall'agenzia delle entrate la quale lamentava proprio il fatto che il giudice del merito avesse ritenute non dovute, perché esdebitate, sanzioni amministrative per omessi versamenti IVA ed IRAP (terzo motivo del ricorso).
    • Chiara Plazzotta

      Montebelluna (TV)
      11/02/2026 14:15

      RE: ESDEBITAZIONE - CONTRAVVENZIONE CODICE STRADA

      Mi ricollego alla situazione descritta sopra, avendo una procedura di liquidazione con diversi creditori chirografari e Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui credito risulta interamente composto da bolli auto non pagati e multe per violazione del codice della strada.
      In questo caso ho ammesso allo stato passivo Ader per l'importo richiesto, che verrà pagato in sede di riparto finale per circa il 30%. Come dovrò comportarmi, poi, in fase di esdebitazione? Dovrò essere io (liquidatore) a segnalare al GD che non potrà operare l'esdebitazione, oppure il Liquidatore non ha incombenze di questo tipo?
      Vi ringrazio anticipatamente.
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        16/02/2026 07:16

        RE: RE: ESDEBITAZIONE - CONTRAVVENZIONE CODICE STRADA

        Riteniamo che la risposta all'interrogativo formulato debba muovere dalla lettura dell'art. 276, a tenore del quale "La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione".
        Come si vede, nell'istanza di chiusura il liquidatore è chiamato espressamente a riferire in ordine ai presupposti per la concessione o il diniego del beneficio della esdebitazione.
        Questa disposizione, parlando di "fatti rilevanti" ai fini della esdebitazione, sembrerebbe alludere alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280, richiamato dall'art. 282 comma 2, o la fatto che il debitore non abbia "determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode", come il medesimo art. 282 richiede. In particolare, sembrerebbe che il liquidatore sia chiamato a riferire sulle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 280, i quali richiedono che l'esdebitazione opera a condizione che il debitore:
        "non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
        non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento".
        Sennonché, a nostro avviso, poiché i debiti esclusi dalla esdebitazione sono quelli indicati nell'art. 278 comma 7, e poiché questa esclusione opera ipso iure non necessitando di essere menzionata nel provvedimento, non è necessario che il provvedimento giudiziale ne faccia menzione, e conseguentemente il liquidatore non è onerato dal farne menzione nella sua relazione, a meno che non vi siano debiti esdebitabili, nel qual caso si limiterà ad affermare che l'esdebitazione non può essere pronunciata.