Forum SOVRAINDEBITAMENTO

contributo unificato euro 851 liquidazione controllata aperta

  • Eliodoro D'Orazio

    Chieti
    25/03/2026 12:20

    contributo unificato euro 851 liquidazione controllata aperta

    Al Tribunale di Chieti viene annotato a debito nel foglio notizie e poi richiesto un contributo unificato di € 851,00 sul presupposto, post Corte Costituzionale n. 121/2024, della "identità" con la procedura "maggiore" di liquidazione giudiziale.
    In mancanza nella normativa vigente di una disposizione specifica che riguardi la liquidazione controllata è corretta l'applicazione dell'art. art. 13, comma 5, testo unico spese giustizia?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/03/2026 06:18

      RE: contributo unificato euro 851 liquidazione controllata aperta

      Come correttamente osservato nella domanda, l'art. 15 comma 5 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG) non prevede il pagamento del contributo unificato per la procedura di liquidazione controllata, ma solo per la liquidazione giudiziale.
      In proposito, rispondendo ad un quesito posto dal Presidente della Corte di Appello di Torino, con nota del 7 febbraio 2023 il Ministero della Giustizia ha affermato che per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore di cui agli artt. 71 e 81 CCII, nonché per l'esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui all'art. 275 del medesimo codice, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l'onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata.
      Questa conclusione, in assenza di una esplicita previsione normativa, non si presta ad essere messa in discussione dalla sentenza 4 luglio 2024 n. 121 pronunciata dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due disposizioni del Testo Unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), per ingiustificata disparità di trattamento (artt. 3 e 24 Cost.) tra liquidazione giudiziale (LG) e la liquidazione controllata (LC).
      Le disposizioni interessate l'art. 144 e l'art. 146.
      L'art. 144 TUSP prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una Procedura di liquidazione giudiziale che promuove una causa, quando il giudice delegato ha autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese. La sentenza ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 144 "nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese".
      L'art. 146 TUSP prevede che nella procedura fallimentare, in assenza di denaro per gli atti richiesti dalla legge, "alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario".
      La prenotazione a debito riguarda imposte, oneri e contributi dovuti a un'Amministrazione dello Stato (le imposte di registro, di trascrizione e catastale sugli atti della procedura liquidatoria, e i diritti di copia); l'anticipazione di spesa a carico dell'erario riguarda invece principalmente il compenso e onorari dell'ausiliario del magistrato e le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Con riferimento a questa norma, la Corte costituzionale, pur osservando in motivazione che "l''attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le due procedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione della par condicio creditorum ecc.", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 TUSP soltanto "nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata", lasciando apparentemente fuori le anticipazioni a carico dell'erario, per cui o si ritiene che la Corte sia incorsa in un mero lapsus calami, oppure si dovrà nuovamente rimettere la questione dinanzi alla Consulta ove si ponesse il problema di sostenere spese da anticiparsi a carico dell'erario.