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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Spese legali
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Luca Orsini
Pescara23/07/2026 11:52Spese legali
Buongiorno, sottopongo un quesito relativo a una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII. Prima dell'apertura della procedura, l'ex moglie del debitore era, da un lato, debitrice delle spese legali liquidate a suo carico in un giudizio di separazione personale e, dall'altro, creditrice nei confronti del medesimo di una somma a seguito di sentenza passata in giudicato. In sede di insinuazione al passivo, l'ex moglie ha pertanto compensato il proprio credito con il debito relativo alle spese legali del giudizio di separazione chiedendo l'ammissione per la sola differenza. L'ex moglie , inoltre, ha impugnato la sentenza di primo grado e il giudizio di appello - avviato in data successiva all'apertura della liquidazione controllata - ha accolto l'impugnazione e condannato il debitore al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio in favore dell'ex coniuge (si precisa che le spese di appello sono state liquidate direttamente in favore dell'ex moglie e non distratte in favore del difensore).Si chiede se tale credito debba essere insinuato al passivo oppure possa considerarsi estraneo al concorso e se è possibile rettificare la compensazione operata in sede di insinuazione al passivo. Vi ringrazio. -
Zucchetti Software Giuridico srl
25/07/2026 18:16RE: Spese legali
A nostro avviso per affrontare il tema è necessario inquadrare preliminarmente la normativa di riferimento, ed in particolare occorre partire dalla lettura degli artt. 142 e 143, cui l'art. 270 comma 5 rinvia.
La prima norma dispone che la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
Conseguentemente, l'art. 143 prevede che nelle controversie, anche in corso, (la locuzione "anche in corso" indirettamente afferma che la legittimazione del liquidatore vale anche per i processi da intraprendere) relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale (e controllata) sta in giudizio il curatore (e quindi il liquidatore), tanto è vero che, prosegue il comma 3 l'apertura della procedura determina l'interruzione del processo, ove già pendente.
In coerenza con queste disposizioni, l'art. 274 aggiunge che è il liquidatore ad esercitare, o proseguire, autorizzato dal giudice delegato ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
Le conseguenze della perdita della legittimazione processuale del debitore sono state chiarite a più riprese dalla giurisprudenza formatasi in tema di fallimento (valevole anche in materia di liquidazione controllata) dove si è affermato che la sentenza pronunciata senza la partecipazione del curatore è inopponibile alla massa (ex multis, Cass. Sez. 1, 15/01/1985, n. 62).
Detto questo, e venendo alla domanda, occorre considerare che se il giudizio è proseguito contro il debitore nonostante l'intervenuta apertura della procedura (la qualcosa avrebbe dovuto determinare l'interruzione del giudizio o la citazione della liquidatela), la sentenza pronunciata non è opponibile alla procedura medesima.
La giurisprudenza di legittimità è infatti assolutamente consolidata nel ritenere che la sentenza pronunciata tra le parti originarie nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento di una di esse è inopponibile alla massa (Cass. Sez. 3, 02/05/2002, n. 6262).
Questo vale anche laddove il giudizio fosse relativo a rapporti di diritto patrimoniale del debitore non compresi nella liquidazione giudiziale (e controllata) posto che l'art. 143 c.c.i.i. esclude questi giudizi dall'effetto interruttivo. In tal caso, trattandosi di rapporti estranei alla procedura, le relative statuizioni sarebbero parimenti irrilevanti ai fini della formazione dello stato passivo.-
Luca Orsini
Pescara30/07/2026 19:35RE: RE: Spese legali
Ringrazio per la risposta.
Il difensore della creditrice prospetta una diversa ricostruzione. In particolare, ritiene che le spese del primo grado, riferite a un giudizio anteriore alla liquidazione, debbano essere insinuate con domanda tardiva; che la mancata partecipazione del liquidatore sia irrilevante, trattandosi di procedimenti in materia di famiglia; che le spese d'appello, essendo il secondo grado iniziato dopo l'apertura della procedura, costituiscano un credito posteriore, azionabile sui beni esclusi dalla liquidazione oppure, senz'altro, dopo la chiusura della procedura.
Si chiede pertanto se tale ricostruzione sia condivisibile e, in particolare:
- se le spese del primo grado siano insinuabili tardivamente;
- se la natura dei procedimenti in materia di famiglia renda irrilevante la mancata partecipazione del liquidatore;
- se le spese d'appello siano estranee al concorso, non soggette a esdebitazione e comunque azionabili dopo la chiusura della procedura;
- se sia possibile agire sulle somme lasciate nella disponibilità del debitore;
- se la compensazione originaria possa essere oggetto di rettifica
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
31/07/2026 11:35RE: RE: RE: Spese legali
La prospettazione del legale del creditore non ci convince per la semplice ragione che trattasi di rapporto estraneo alla procedura (se non abbiamo male inteso si tratta di un giudizio di separazione).
Questo significa che il credito dell'ex coniuge sorto per effetto di quella pronuncia, essendo estraneo alla procedura, non deve essere pagato in moneta concorsuale. Costui potrà agire nei confronti del debitore sui beni non compresi nell'attivo, ed allo stesso modo potrà farlo anche a procedura conclusa, poiché rispetto a quei crediti non si produce l'effetto esdebitatorio. Di contro, non potrà compensare questo credito con propri debiti da apprendere alla massa, laddove questi debiti non sorgano da rapporti estranei alla procedura.
Ciò detto, se fossero state eseguite (a questo punto, erroneamente) delle compensazioni, riteniamo che esse, possano essere riviste poiché il rapporto debito credito è stato modificato dalla pronuncia di appello, ma solo nei termini che abbiamo indicato, nel senso che nessuna compensazione potrà operare.
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