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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
prescrizione cartella esattoriale non opposta nei termini conseguenze
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Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)09/11/2025 11:27prescrizione cartella esattoriale non opposta nei termini conseguenze
Buongiorno,
mi trovo a dover esaminare delle cartelle esattoriali ricevute dall'agente della riscossione AdER da inserire nello stato passivo della LC. Ho richiesto ad AdER l'invio della documentazione relativa all'interruzione della prescrizione e l'AdER, dopo avermi inviato tutti gli atti di intimazione al pagamento, mi precisa che, stante la mancata impugnazione degli avvisi di intimazione inviati a suo tempo, la pretesa tributaria portata dalle cartelle di pagamento è divenuta definitiva, anche se gli avvisi di intimazione sono stati inviati oltre il termine previsto per la prescrizione delle cartelle. In pratica il termine per opporsi agli avvisi di intimazione (60 giorni) è già decorso per cui secondo l'AdER non si può più eccepire l'avvenuta prescrizione della pretesa tributaria. A sostegno della sua tesi ha portato il riferimento ad alcune ordinanze e sentenze della Corte di Cassazione.
E' corretta questa impostazione?
Tra 'altro l'ultimo avviso di intimazione che riassume la maggior parte delle cartelle esattoriali è stato inviato il giorno dopo l'emissione della sentenza di apertura della Liquidazione Controllata.....-
Zucchetti Software Giuridico srl
10/11/2025 16:43RE: prescrizione cartella esattoriale non opposta nei termini conseguenze
A nostro avviso per comprendere se la posizione dell'AdER è corretta occorre verificare se la prescrizione fosse maturata, o meno, prima della scadenza del termine per impugnare l'atto impositivo.
Se così fosse, la prescrizione non può più essere fatta valere dal liquidatore, posto che trattasi di fatto estintivo dell'obbligazione tributaria che doveva essere sottoposta al vaglio del giudice tributario, prima che si formasse il titolo esecutivo, poiché diversamente opinando tali questioni verrebbero sottratte alla cognizione del giudice naturale.-
Zucchetti Software Giuridico srl
10/11/2025 16:53RE: RE: prescrizione cartella esattoriale non opposta nei termini conseguenze
Solo se la prescrizione fosse maturata successivamente, la stessa avrebbe potuto essere eccepita.
Sul punto Cass. 24.12.2019, n. 34447 ha affermato che "E' dunque in sede fallimentare, nel procedimento di verifica del passivo, che vengono definite le questioni inerenti i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (nel caso di specie cartella esattoriale) posto a fondamento del credito insinuato, le quali nell'esecuzione individuale vengono fatte valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.".
E proseguire stabilendo che "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".-
Letizia Ampollini
Fiorenzuola d'Arda (PC)11/11/2025 12:44RE: RE: RE: prescrizione cartella esattoriale non opposta nei termini conseguenze
Mi dovete scusare ma non ho ben capito la risposta.
Faccio un esempio concreto.
Cartella esattoriale multe stradali anno 2009 notificata il 23/01/2012 non opposta. Avviso di intimazione del 17/06/2025. (Iscrizione apertura LC 16/06/2025).
Secondo AdER bisognava proporre opposizione all'avviso di intimazione entro i 60 gg. Poiché non è stato fatto la pretesa tributaria è divenuta definitiva.-
Zucchetti Software Giuridico srl
13/11/2025 11:37RE: RE: RE: RE: prescrizione cartella esattoriale non opposta nei termini conseguenze
A nostro avviso AdER è in errore.
L'art. 209 del codice della strada prescrive che "La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689", il quale a sua volta dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Fatta questa premessa, e ricordato che la giurisprudenza ha più volte ribadito (recentemente con la pronuncia n. 18152 del 2 luglio 2024) che "Le cartelle di pagamento hanno la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto (la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento; nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973)", è evidente che dipo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di ulteriori atti interruttivi, la prescrizione è maturata il 24.1.2017, e tale eccezione può essere sollevata dal liquidatore in sede di verifica dello stato passivo, posto che trattasi di fatto estintivo del credito. In questo caso, infatti, non si tratta di impugnare tardivamente l'avviso di intimazione, ma di far valere un fatto estintivo della perfezionatosi in un momento successivo.
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