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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Liquidazione controllata
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Antonella D'Andrea
Vibo Valentia31/07/2026 10:45Liquidazione controllata
Buongiorno, sono liquidatore in una liquidazione controllata . Ho redatto il progetto di stato passivo escludendo un credito di Agenzia Entrate Riscossione perchè prescritto. Cartella notificata nel 2009. Con le osservazioni il creditore insiste nell'ammissione della domanda considerato che dalla documentazione fornita risulta che il debitore ha eseguito pagamenti spontanei fino al mese di maggio 2024. Ritenete corretto ammettere il credito alla luce delle osservazioni ricevute atteso che il debitore con il suo comportamento ha di fatto rinunciato all'esercizio del diritto di prescrizione oppure si potrebbe pensare che il pagamento spontaneo si possa ricondurre nell'ambito di una obbligazione naturale con la conseguenza che non è possibile chiedere la restituzione delle somme versate ma il debito rimane ugualmente prescritto.
Grazie in anticipo per la risposta che vorrete fornire.
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Zucchetti Software Giuridico srl
06/08/2026 09:54RE: Liquidazione controllata
Il tema posto dalla domanda è quello di stabilire se l'adempimento di un debito prescritto importi o meno rinuncia alla prescrizione.
Sul punto occorre prendere le mosse da quanto previsto dall'art. 2937, terzo comma, c.c., a mente del quale "La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione".
Dunque, affinché un dato comportamento possa essere inteso come rinuncia alla prescrizione essere deve essere "incompatibile" con la volontà di avvalersi della medesima.
Ciò detto, riteniamo che il pagamento non implichi rinuncia, atteso che esso non esplicita inequivocabilmente la volontà del debitore di rinunciare alla prescrizione, perché il debitore potrebbe aver agito per molteplici ragioni. Una di queste, ad esempio, è l'erroneo convincimento che il debito non si sia prescritto.
In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha osservato che "Il pagamento del debito prescritto, che non comporti adempimento totale dell'obbligazione tra le parti, non costituisce di per sè comportamento idoneo a dimostrare inequivocabilmente la rinuncia tacita alla prescrizione, ovvero ad escludere ogni volontà in tal senso del debitore, ma deve essere valutato al fine di accertare la sussistenza di una consapevole rinuncia tacita alla prescrizione, nel contesto di tutte le circostanze acquisite agli atti, le quali abbiano preceduto, accompagnato e seguito il pagamento parziale, non essendo stabilita alcuna presunzione, legale o semplice, al riguardo (Cass., 07/01/1994, n. 94).
Il principio è stato più volte ribadito. Si veda, ad esempio, anche Cass., 27/01/2001, n. 1143, secondo la quale il pagamento parziale di un debito prescritto, riferito solo alla sorte senza gli accessori del credito, non costituisce di per sè rinuncia tacita alla prescrizione, ma va interpretato nel contesto delle circostanze di fatto in cui il pagamento è avvenuto. (Nel caso di specie - relativo al compenso di un medico operante nella regione Lazio in regime di convenzione con un ente erogatore di assistenza Sanitaria, corrisposto dal competente Comune, dopo il decorso della prescrizione - la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione degli azionati crediti relativi ai suddetti accessori sul rilievo che il Comune aveva agito nella convinzione di tacitare completamente la pretesa creditoria e non nell'intento di rinunciare alla prescrizione).
Orbene, applicando i richiamati arresti al tema posto dalla domanda, riteniamo che in mancanza di elementi ulteriori i quali facciano (anche solo presuntivamente) ritenere che l'adempimento sia stato determinato dalla volontà di rinunciare alla prescrizione, la rinuncia alla prescrizione non può ritenersi dimostrata.
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