Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Accertamento del requisito del sovraindebitamento

  • Guglielmo Angioni

    Milano
    21/09/2026 12:58

    Accertamento del requisito del sovraindebitamento

    Spettabile Forum,
    Si è rivolto a me un possibile Cliente interessato ad avviare una pratica di gestione della crisi da sovraindebitamento.
    Il suddetto ha un unico debito pari ad Euro 55.000,00 per il quale ha subito la notifica del precetto su decreto ingiuntivo, non è titolare di beni immobili o mobili registrati, ha uno stipendio da contratto dipendente di euro 2930 netti mensili, ma deve provvedere al mantenimento dell'anziana madre con lui convivente.
    Il requisito del sovraindebitamento è sussistente?
    Grazie, cordiali saluti.
    GA
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      22/09/2026 12:48

      RE: Accertamento del requisito del sovraindebitamento

      A nostro avviso il requisito sussiste.
      Invero, ai sensi dell'art. due, comma uno, let. c) del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per sovraindebitamento si intende "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle startup innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".
      Da questa disposizione si ricava agevolmente che per conoscere la condizione di sovraindebitamento occorre verificare che sussista una situazione di crisi o di insolvenza.
      A questo fine viene in rilievo quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo articolo 1.
      In esse si legge che la crisi è "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, mentre l'insolvenza è "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".
      È dunque evidente, nel caso di specie, che il debitore non può adempiere regolarmente, ma solo se il creditore agisse esecutivamente contro di lui.
      Siamo dunque al cospetto di una situazione di insolvenza.