Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

"Rottamazione quater" e concordato preventivo omologato

  • Marco Bianchini

    Città di Castello (PG)
    28/03/2023 15:19

    "Rottamazione quater" e concordato preventivo omologato

    Buongiorno,
    entro nel delicato tema dei rapporti tra il concordato preventivo omologato e "rottamazione quater".
    I casi sono questi:

    Caso A)
    - dopo l'omologazione del concordato in continuità diretta una società ha già eseguito i primi riparti (prededuzioni e dipendenti) entro i termini previsti nel piano, residuando ad oggi i riparti in favore degli altri privilegiati (tra cui l'Erario) ed i chirografari;
    - sulla base dei calcoli effettuati, l'eventuale accesso alla "rottamazione quater" consentirebbe un importante risparmio nel pagamento del debito erariale (anche rispetto alla falcidia concordataria);
    - la società intenderebbe accedere alla rottamazione con pagamento dilazionato.

    Caso B)
    - stesse peculiarità del Caso A, con in più il fatto che il debitore ha in animo di addivenire all'adempimento "anticipato" della proposta concordataria (ottenendone dal Tribunale la specifica declaratoria) mediante:
    a) il pagamento immediato di tutti i debiti ancora da soddisfare (chirografari e privilegiati, salvo quanto infra circa l'Erario);
    b) il pagamento del debito verso l'Erario mediante il dilazionamento previsto dalla "rottamazione quater".

    Gli interrogativi che pongo sono i seguenti:
    1) L'accordo con l'Erario sotteso alla "rottamazione quater" (riveniente ex lege dall'adesione a tale rottamazione) ha efficacia novativa del debito originario (già oggetto di transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo omologato), tale da consentire di addivenire – in caso di immediato pagamento di tutti gli altri debiti concordatari - alla declaratoria giudiziale di adempimento della proposta concordataria quando non si è ancora provveduto al pagamento di tutte le rate della rottamazione stessa ?
    2) La norma prevede che dall'accesso alla "rottamazione quater" consegue che alle somme ad essa necessarie "si applica la disciplina dei crediti prededucibili": ciò significa che i crediti privilegiati di grado anteriore a quelli erariali rottamati (ivi compresi, dunque, quelli dei dipendenti) debbono essere pagati secondo i tempi del piano concordatario (ad es. entro il 31.12.2023) anche se ciò comporta che il loro pagamento avverrà dopo il pagamento della rottamazione, sia esso in unica soluzione (entro il 31.07.2023) o dilazionato (la seconda rata scade il 30.11.2023, le successive sino al 2027) ?
    3) Posto che il debito oggetto di "rottamazione quater" è l'importo totale delle cartelle esattoriali interessate (al lordo, dunque, della falcidia concordataria riveniente da transazione fiscale), il mancato adempimento degli obblighi di pagamento conseguenti a tale rottamazione, oltre a determinare il riaddebito della somma rottamata, determina anche il venir meno della falcidia concordataria riveniente da transazione fiscale ? In sostanza: posto che il debito originario sia € 100, il debito al netto della falcidia sia € 80 ed il debito da pagare in caso di rottamazione sia € 60, qualora "salti" la rottamazione il debitore tornerà a dover pagare € 100 ovvero €. 80 (meno, ovviamente, quanto versato nelle more) ?
    4) L'accesso alla "rottamazione quater" necessita indefettibilmente dell'autorizzazione degli organi della procedura di concordato preventivo (che in tutte le procedure da me seguite è rimessa al Comitato dei Creditori previo parere del Commissario Giudiziale, con successivo mero "visto" del Giudice Delegato): orbene, posto che l'accesso alla rottamazione quater – ancorchè economicamente vantaggioso (almeno in base ai calcoli dell'istante fondati sul regolare andamento dei "flussi" del piano di continuità aziendale) - rende di rango prededucibile le somme ad essa necessarie, gli organi della procedura dovrebbero autorizzarla solo in presenza di serie, concrete e documentate rassicurazioni circa la persistente possibilità di regolare rispetto dei tempi previsti nel piano concordatario per i vari riparti ancora da eseguire (specie quelli in favore dei creditori privilegiati) ?

    Sarebbe interessante conoscere gli orientamenti dei vari Tribunali, che in queste settimane precedenti la scadenza del termine di presentazione della "rottamazione quater" sono stati certamente sollecitati su tali tematiche.
    Ringrazio anticipatamente per il confronto che potrà aprirsi sul tema.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/04/2023 19:35

      RE: "Rottamazione quater" e concordato preventivo omologato

      Rispondiamo seguendo l'ordine delle domande.

      1) Sinceramente non vediamo come possa essere dichiarato l'adempimento del concordato se non sono stati ultimati i pagamenti.

      2) Abbiamo detto più volte che riteniamo che la locuzione "si applica la disciplina dei crediti prededucibili", e non "acquistano la qualifica di crediti prededucibili", o simili, significa che possono essere pagati al di fuori del piano di riparto, non che acquisiscono un diverso grado di preferenza; potranno quindi essere pagati prima dei debiti con grado di privilegio superiore, ma solo se vi è certezza che, ancorché successivamente, tutti i debiti con grado di privilegio superiore saranno pagati: in difetto risulterebbe violato l'ordine dei privilegi.

      3) A nostro avviso, le vicende della rottamazione non possono influenzare in pejus l'accordo concordatario: se non viene rispettato il piano di pagamento della rottamazione, ritorna a esistere il debito iniziale, e non può che tornare nell'importo derivante dalla transazione fiscale; nel caso in esame, 80.
      Non possiamo però escludere che l'Agenzia possa un domani sostenere che la rottamazione di cartelle, già oggetto di transazione, fatta sui valori non transati ma sui valori originari, abbia comportato la rinuncia alla transazione stessa. Rimaniamo della nostra idea, ma forse un minimo di rischio c'è.

      4) Come abbiamo detto qui sopra, gli importi dovuti in base alla rottamazione non mutano natura e grado di privilegio, pertanto l'adesione alla rottamazione e il pagamento delle somme da essa derivanti, alle scadenza da essa previste, potranno avvenire solo se ciò non rischia di alterare l'ordine dei privilegi; soprattutto in caso di concordato in continuità, nel quale l'alea non è modesta, la decisione deve essere quindi presa con particolare cautela: le "serie, concrete e documentate rassicurazioni" debbono a nostro avviso certamente esistere.

      Infine, certo sarebbe interessante conoscere gli orientamenti dei vari Tribunali: la raccolta e il confronto delle esperienze di tutti è uno degli scopi di questo Forum, saremo quindi grati a chiunque intervenga portando esperienze e casi pratici.
      • Simone Giannecchini

        Lido di Camaiore (LU)
        13/04/2023 17:32

        RE: RE: "Rottamazione quater" e concordato preventivo omologato

        Buonasera,

        posto che, come giustamente evidenziato, alle somme destinate alla rottamazione quater si "applica la disciplina dei crediti prededucibili", e queste non "acquistano la qualifica di crediti prededucibili", è corretto ritenere che ad esempio rottamando un debito verso l'erario avente privilegio speciale immobiliare questo venga pagato prima, secondo la disciplina appunto dei crediti prededucibili, ma non debba essere considerato un debito prededucibile generale?

        E quindi il pagamento debba essere abbinato alla massa dei soli beni su cui grava secondo il piano, sui quali già ha il privilegio speciale?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          17/04/2023 11:13

          RE: RE: RE: "Rottamazione quater" e concordato preventivo omologato

          Concordiamo sia con la conclusione a cui giunge la domanda, sia con il percorso per giungervi.
    • Gianpiero Vele

      AVELLINO
      21/05/2023 08:47

      RE: "Rottamazione quater" e concordato preventivo omologato

      Buongiorno, collegandomi alla risposta di cui sopra chiedo se, in caso di domanda di adesione alla Rottamazione quater presentata nella fase di esecuzione del concordato in continuità, previa verifica della non alterazione delle cause legittime di prelazione, parere dei Commissari Giudiziali e visto agli atti del G.D., è necessaria l'accettazione da parte dell'Ente creditore (INPS o AGENZIA DELLE ENTRATE) già interessati da Transazione ex art. 182 -Ter L.F. ovvero, gli Enti interessati sono legittimati a chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento nel caso di presentazione della domanda di rottamazione per debiti già in transazione e non rispetto delle scadenze previste in Transazione? l'Ente può rifiutare la domanda di rottamazione quater e chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento?
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        26/05/2023 18:07

        RE: RE: "Rottamazione quater" e concordato preventivo omologato

        Non ci risultano prese di posizione ufficiali, né precedenti specifici sul punto.

        Sulla base dei principi generali del concordato e della straordinarietà della noma agevolativa della rottamazione, riteniamo che l'ulteriore riduzione del debito conseguente la rottamazione derivi da una norma agevolativa (speciale) sopravvenuta agli accordi concordatari, e quindi che la sua applicazione non possa configurare inadempimento del concordato.

        Non vediamo pertanto come l'Ente possa chiedere la risoluzione del medesimo, o "rifiutare la domanda di rottamazione" se sono presenti i requisiti richiesti per l'adesione a essa.

        L'unico problema che potrebbe forse porsi non è sull'importo diminuito (ovviamente non può che essere diminuito altrimenti non si può aderire alla rottamazione!) ma sui tempi di pagamento, qualora i tempi di pagamento praticabili, per opzione, in sede di rottamazione fossero più lunghi di quelli contenuti nella proposta concordataria.

        Per evitare anche questo rischio suggeriremmo di pagare quanto dovuto a seguito della rottamazione ma nei tempi previsti dalla proposta concordataria se più veloci rispetto a quelli previsti (per opzione) dalla rottamazione.

        In tal modo riteniamo che il creditore nulla potrebbe eccepire.

        Ribadiamo che tutto quanto esposto qui sopra non è supportato da alcuna sentenza o pronunciamento ufficiale ma solo da un ragionamento logico; non possiamo escludere che possa non essere condiviso.