Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revoca del gratuito patrocinio

  • Alessandra Cannizzo

    BERGAMO
    16/02/2021 19:47

    Revoca del gratuito patrocinio

    Buonasera.
    Chiedo se nel caso di revoca del gratuito patrocinio a favore di fallimento per sopravvenienza di attivo, il legale può chiedere alla procedura la liquidazione del compenso, rinunciando all'importo già liquidato (dalla Corte d'Appello), ma non ancora corrisposto, a carico dell'erario (che è dimezzato, come da normativa vigente), senza incorrere in sanzioni disciplinari.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    Dr.ssa Alessandra Cannizzo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/02/2021 19:37

      RE: Revoca del gratuito patrocinio

      Non vi è bisogno di rinuncia in quanto la revoca del gratuito patrocinio impedisce il pagamento da parte dell'Erario, tanto che l'art. 86 DPR n. 115 del 2002 prevede che "Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione".
      Tanto consente al legale di chiedere alla parte il pagamento del compenso senza le limitazioni date dal gratuito patrocinio.
      Zucchetti SG srl
    • Vincenzo Cucco

      Modena
      05/12/2021 20:21

      RE: Revoca del gratuito patrocinio

      Fallimento ammesso al Gratuito patrocinio; sono stati già introdotti giudizi civili con spese prenotate a debito;
      in caso pervenga proposta di concordato fallimentare con assuntore, deve considerarsi questa circostanza assimilabile alla sopravvenienza di attivo? in caso affermativo, ci sono delle formalità da porre in essere? del tipo, declaratoria di revoca o altro.... Poi, io ritengo che le spese dei giudizi già prenotate a debito, debbano essere previste nel calcolo del fabbisogno concordatario.
      Che ne pensate ?

      Dr Vincenzo Cucco
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/12/2021 20:10

        RE: RE: Revoca del gratuito patrocinio

        Se all'assuntore passano, come è presumibile, anche le cause pendenti, egli si assume anche le spese relative, per cui viene meno lo stato di mancanza di attivo che aveva giustificato l'emissione del provvedimento di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002.
        Discendendo, nel caso del fallimento, l'ammissione al gratuito patrocinio non da un provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ma dalla semplice attestazione del giudice delegato della mancanza del "denaro necessario per le spese", a seguito del quale "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico" (art. 144 cit.), riteniamo non possa esservi un provvedimento di revoca dell'ammissione (conf. Cass. 30/11/2020, n.27310), ma, poichè a norma dell'art. 146 DPR cit.,"le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo" e "il giudice delegato ne assicura il tempestivo recupero", riteniamo sufficiente che il giudice delegato dia atto della sopravvenuta disponibilità che fa cessare l'ammissione al patrocinio gratuito e la cancelleria provvede alla formazione delle spese da pagare da parte dell'assuntore.
        Zucchetti SG srl