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GIUDIZIO DI RENDICONTO EX ART. 116 LF VECCHIO RITO E DECESSO DEL CURATORE CONVENUTO

  • Ottavia Simili

    Roma
    28/04/2026 10:57

    GIUDIZIO DI RENDICONTO EX ART. 116 LF VECCHIO RITO E DECESSO DEL CURATORE CONVENUTO

    In qualità di curatore subentrato a curatore dimissionario in sede di udienza per l'approvazione del rendiconto ho depositato contestazioni.
    Il Giudice ha provveduto a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio.
    Il fallimento ha provveduto ad iscrivere a ruolo il giudizio di rendiconto con ricorso.
    Nel corso dei termini assegnati dal Collegio per precisazione delle conclusioni e memorie, l'ex curatore convenuto è deceduto.
    Posto che anche l'art. 116 LF ante 2006 prevedeva che l'introduzione del giudizio avvenisse tramite fissazione diretta dell'udienza dinanzi al Collegio con decreto del Giudice Delegato - nelle forme dell'art. 189 c.p.c. - come avviene la riassunzione da parte del Fallimento verso gli eredi?
    Cosa bisogna notificare in riassunzione? Il decreto originario del GD di fissazione dell'udienza innanzi al collegio ex art. 189 c.p.c.? Le originarie contestazioni del Curatore al rendiconto? Il ricorso notificato al convenuto ed iscritto a ruolo?
    Grazie per l'aiuto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/04/2026 17:51

      RE: GIUDIZIO DI RENDICONTO EX ART. 116 LF VECCHIO RITO E DECESSO DEL CURATORE CONVENUTO


      Non ci risultano precedenti sulla tematica da lei rappresentata. Si potrebbe sostenere che, come il giudizio ha inizio con un atto del giudice delegato che fissa l0'udienza avanti al collegio, così in caso di interruzione a causa del decesso di una parte, la riassunzione possa avvenire mediante richiesta al giudice delegato di fissare nuova udienza vanti al collegio per continuare il precedente giudizio; tuttavia ci sembra più corretto seguire la via della ordinaria riassunzione dal momento che la fase collegiale è stata già iniziata e nel corso di questa si è verificata l'interruzione. La riassunzione consiste in un atto con cui si chiede di proseguire il processo, esponendo nello stesso la indicazione del giudice e il riferimento al processo interrotto con il numero di ruolo, la descrizione dell'evento che ha determinato la riassunzione, il o i nuovi soggetti che subentrano (nel caso gli eredi) nonché una breve storia di quanto accaduto fino alla interruzione, oltre a convenire in giudizio i nuovi legittimati passivi per una certa datra; è questo atto che, avendo la forma di una citazione, va notificato agli eredi.
      Zucchetti SG srl