Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

cessione del quinto della pensione e successivo fallimento

  • Danilo Capone

    Mestre (VE)
    05/06/2019 10:37

    cessione del quinto della pensione e successivo fallimento

    A seguito dichiarazione di fallimento di una Sas e quindi del socio illimitatamente responsabile viene chiesta dal fallito, ex art. 46 L.F., l'autorizzazione al mantenimento della pensione per il proprio sostentamento. La richiesta viene formulata non per l'intera pensione, bensì al netto del "quinto", ceduto a a società finanziaria prima del fallimento.
    Chiedo il Vs autorevole parere su come operare alla luce del fatto che Il Giudice Delegato deve stabilire i limiti ex art. 46 co. 2 L.F. "di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia" e che la cessione del quinto risulterebbe opponibile al fallimento.


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2019 20:19

      RE: cessione del quinto della pensione e successivo fallimento

      Quando viene concesso un finanziamento ad un pensionato (come ad un lavoratore dipendente in servizio), questi assume l'obbligo di restituire ratealmente le somme ricevute con scadenze normalmente mensili e per garantire il mutuante, per lo più una società finanziaria che opera in questo settore o una banca, dell'effettivo rimborso, il finanziato, al momento dell'erogazione del finanziamento, cede al mutuante una quota pari a un quinto della sua pensione futura, sicchè l'ente erogatore della pensione, ricevuta la notifica della cessione, all'atto del pagamento della pensione all'avente diritto, trattiene dall'importo totale un quinto, che versa direttamente al cessionario fino alla definitiva estinzione del debito. Quello che in questa sede rileva è che la cessione del quinto ha, quindi, ad oggetto crediti futuri, ossia i ratei di pensione che il pensionato incasserà nel corso della sua vita, fino alla estinzione del debito.
      Orbene, è pacifico che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
      Ne consegue che, intervenuto il fallimento del cedente (i crediti futuri), il trasferimento del credito non può più verificarsi per la cristallizzazione del suo patrimonio e, di conseguenza, i crediti futuri, rappresentati, nel caso di specie, dai ratei mensili della pensione restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, regolati dall'art. 46 l.f.
      Da un lato, quindi, va chiesto al giudice delegato di definire, a norma dell'ult. comma del citato art. 46, la quota dell'intera retribuzione che compete al fallito per le esigenze sue e della sua famiglia, da cui si deduce la quota restante che va acquisita all'attivo fallimentare, e, dall'altro, il curatore deve fare comunicazione all'ente erogatore della pensione di non corrispondere più i ratei di pensione al cessionario ma di versare al fallito la parte di retribuzione, nei termini definiti dal giudice delegato, e la restante parte direttamente al fallimento.
      Zucchetti SG srl