Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Azione Revocatoria - alternatività del doppio termine decadenziale posto dall'art. 69 bis lf per l'esercizio di azione r...

  • Enrico Cacciotti

    Roma
    02/05/2023 19:06

    Azione Revocatoria - alternatività del doppio termine decadenziale posto dall'art. 69 bis lf per l'esercizio di azione revocatoria

    Come curatore devo attivare azione revocatoria ex art. 67 1° co. l.f. di un atto di cessione di quote posto in essere nel periodo sospetto, retrodatato alla data di pubblicazione di una domanda di concordato preventivo, dichiarato inammissibile contestualmente alla sentenza di fallimento.
    Si rende necessario comprendere se sia intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 69 bis l.f.; ciò in quanto, nel caso di specie, sono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto revocando e non sono invece decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento.
    Rilevato che non è scaduto il termine triennale di decadenza posto dall'art. 69 bis l.f., l'azione può essere esercitata oppure è preclusa dall'intervenuta maturazione del termine quinquennale; in altre parole, i due termini ex art. 69 bis l.f. sono alternativi oppure no? La scadenza di quello quinquennale osta alla proposizione dell'azione nel termine triennale?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/05/2023 18:49

      RE: Azione Revocatoria - alternatività del doppio termine decadenziale posto dall'art. 69 bis lf per l'esercizio di azione revocatoria

      I due termini concorrono e devono quindi essere entrambi ancora in corso per l'esercizio della revocatoria. Lo si deduce dalla formulazione letterale della norma di cui al primo comma dell'art. 69bis l. fall., e dalla finalità perseguita dal legislatore che si rifà alla consecuzione tra procedure. Ossia, fissato il termine di decadenza triennale della dichiarazione di fallimento, il legislatore ha introdotto il termine quinquennale dalla redazione dell'atto allo scopo di evitare che la retrodatazione del periodo sospetto alla presentazione della domanda di concordato, portasse ad una eccessiva dilatazione del periodo di revocabilità dell'atto. Questo sbarramento finale quinquennale stabilizza quindi in via definitiva l'atto revocabile decorso il quinquennio dal suo compimento, in modo che seppur non sia decorso il termine decadenziale triennale dalla data di dichiarazione del fallimento, non si può sfruttare la anticipazione del periodo sospetto alla dalla data di pubblicazione della domanda di concordato per colpire atti formti oltre cinque anni prima.
      Zucchetti Sg srl