Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Azione revocatoria da esperire prima del programma di liquidazione

  • Fabio Titi

    FORLI' (FC)
    20/10/2021 17:08

    Azione revocatoria da esperire prima del programma di liquidazione

    Buonasera,
    per fallimento di cui sono stato nominato Curatore da alcuni giorni vorrei accingermi a chiedere subito al GD autorizzazione per azione revocatoria fallimentare ex art. 67 lf di atto macroscopicamente revocabile posto in essere alcuni giorni prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
    Posso già chiedere autorizzazione al GD o devo per forza prima attendere il deposito del programma di liquidazione? Vorrei anticipare i tempi anche a maggior tutela dei creditori. Ovvio che nell'istanza inserirei tutte le descrizioni che userei nel programma di liquidazione oltre
    Ovviamente essendo stato dichiarato da poco il fallimento non vi sono al momento somme per sostenere le future spese anche del legale. Tali somme ci saranno del tutto probabilmente a partire dalle prossime settimane con le varie azioni che verranno poste in essere. Ma ad oggi non ci sono. Devo chiedere l'applicazione del gratuito patrocinio e della prenotazione a debito delle spese accessorie oppure no? Nel ringraziare, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/10/2021 19:01

      RE: Azione revocatoria da esperire prima del programma di liquidazione

      La regola è quella di predisporre prima il programma di liquidazione, nel quale devono essere indicate anche "le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito", giusto il disposto della lett. c), comma 2, art. 104ter l. fall., e il comma settimo dello steso articolo prima della approvazione del programma di liquidazione prevede esclusivamente la possibilità "di procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori".
      Ciò nonostante non ci sembra che ci sia un impedimento ad agire in revocatoria anche prima dell'approvazione del programma qualora dal ritardo possa derivare un pregiudizio, come ad esempio la prescrizione del diritto, la necessità di impedire ulteriori trasferimenti, ecc.; più difficile è giustificare la richiesta di autorizzazione all'esercizio di una revocatoria in mancanza di un pregiudizio, tuttavia, poiché anticipare attività che comunque dovranno essere svolte, come nella fattispecie da lei rappresentate, non arreca pregiudizio ai creditori, ma al contrario agevola la possibilità e il tempo della loro soddisfacimento, riteniamo che il giudice non dovrebbe sollevare obiezione a concedere l'autorizzazione, se il curatore, come lei accenna di voler fare, illustra adeguatamente le ragioni di opportunità e il sicuro inserimento nel programma dell'esercizio di tale azione.
      Quanto al gratuito patrocinio, se è ragionevole prevedere che il il fallimento disporrà di un attivo tale da far fronte alle spese del legale, diventa superflua la richiesta di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002; altrimenti chieda al giudice l'attestazione della mancanza di fondi di cui a detto articolo.
      Zucchetti SG srl