Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

giudizio penale appello società fallita

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    15/05/2023 22:44

    giudizio penale appello società fallita

    sto procedendo alla visione di alcuni atti della società fallita.
    Chiedo delle spiegazioni in merito all'utilizzo del processo telematico penale ,
    il deposito degli atti telematici, -ricorso, precisazione conclusione etc -del procedimento prevede, di risposta una ricevuta di deposito con data e protocollo?
    Inoltre per quanto riguarda il ricorso in appello penale, per la sentenza se depositata nei termini come avviene la notifica al legale nel processo telematico? Avviene una notifica telematica tramite pec? È onore del legale controllare il fascicolo per verificare se presenti nuovi atti? Preciso che si tratta della Corte di Appello del capoluogo di regione dove ha sede la società fallita
    Ho comunicato al legale che ha curato un procedimento in appello penale il subentro del cf, non ricevendo risposta vorrei poter consultare il fascicolo dal sito PST, ho comunicato in cancelleria il subentro della procedura, ma non riesco ad accedere al servizio per l'area penale.

    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      18/05/2023 11:23

      RE: giudizio penale appello società fallita

      Purtroppo il processo penale telematico non ha ancora trovato piena attuazione, e la situazione nel panorama degli uffici giudiziari è estremamente variegata, nel senso che non in tutti gli uffici esiste un fascicolo telematico, il quale non è comunque assimilabile a quello civile, poichè non sono previsti atti digitali "nativi", ma solo atti digitali che derivano dalla scansione di atti cartacei.
      In alcuni tribunali esiste l'ufficio TIAP cui si possono chiedere le credenziali per l'accesso al fascicolo digitale formato nei termini sopra riferiti.
      Quanto al deposito, esso non avviene, come nel SIECIC, all'interno del fascicolo, ma consiste nell'invio (da parte del difensore) di una pec cui sono allegati i documenti.
      Il deposito, dunque, segue le regole della pec.
      La stessa regola vale per le comunicazioni.
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        18/05/2023 22:22

        RE: RE: giudizio penale appello società fallita

        vi ringrazio per la risposta , per quanto rigurada invece la sentenza dovrebbe essere notificata tramite pec oppure c'è un "allert"del deposito che avviene tramite pec al legale?

        grazie
        spp
        • Zucchetti SG

          19/05/2023 10:27

          RE: RE: RE: giudizio penale appello società fallita

          Per comprendere la disciplina della comunicazione della sentenza occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 544, 545 e 548 c.p.p.
          Dispone l'art. 544 c.p.p. che, assunta la decisione in camera di consiglio, dopo che le parti hanno discusso in pubblica udienza, il Presidente (o il giudice monocratico) redige e sottoscrive il dispositivo della sentenza e la motivazione. Se alla stesura dei motivi non è possibile immediatamente, vi provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, a meno che non si tratti di motivazione complessa (o il carico di lavoro del magistrato non lo consenta), nel qual caso si indica nel dispositivo un termine più lungo, che può arrivare fino al novantesimo giorno da quello della pronuncia.
          La sentenza, unitamente all'eventuale motivazione, è pubblicata mediante lettura in udienza da parte del giudice, a norma dell'art. 545 c.p.p.
          Dunque: il dispositivo è sempre pubblicato mediante lettura in udienza. Questo vale anche per la motivazione, se contestuale al dispositivo.
          Se invece la motivazione non è contestuale al dispositivo (per cui non se ne da' lettura in udienza), ed il giudice non indica nel dispositivo il termine entro il quale provvederà al deposito della motivazione, questo avverrà nei 15 giorni successivi. Se invece ritiene di dover disporre di un termine più lungo, lo indicherà nel dispositivo.
          A norma dell'art. 548 c.p.c., il deposito della motivazione della sentenza non è soggetto a comunicazione alle parti (che quindi dovranno avere cura di recarsi nella cancelleria del giudice per vedere se essa è stata depositata o meno) quando è depositata entro il trentesimo giorno dalla lettura del dispositivo o entro il diverso termine indicato dal giudice.
          Se invece la motivazione della sentenza è depositata oltre questi termini (cioè oltre il trentesimo giorno decorrente dalla motivazione o oltre il diverso termine indicato dal giudice nel dispositivo), viene notificato alle parti (al domicilio eletto) ed ai difensori un avviso di deposito.
          L'avviso di deposito è altresì comunicato al Pubblico Ministero ed al Procuratore Generale presso la Corte di appello.