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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
richiesta liquidazione onlus
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Mauro De Caro
Roma03/04/2023 12:36richiesta liquidazione onlus
Buongiorno
Una mia assistita vanta un credito di lavoro (accertato con decreto ingiuntivo) nei confronti di una onlus. Poichè per il pagamento del TFR da parte dell'Inps è richiesta la liquidazione da parte della onlus e poichè la medesima onlus non intende procedere ad alcuna liquidazione volontaria, vengo a richiedere se è ammissibile proporre richiesta di liquidazione coatta amministrativa da parte del creditore della onlus per un debito di lavoro la cui somma lorda è pari ad € 32.042,04
Grazie
Avv Mauro de Caro
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/04/2023 10:53RE: richiesta liquidazione onlus
Le cooperative sociali senza fini di lucro, qualificate come onlus, sono siuramente assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, sia in forza della disposizione generale di cui all'art. 2545 terdecies, sia in forza della normativa della legge fallimentare ed pra del codice della crisi, qualora non esercitino attività commerciale, nonché, in via alternativa (alla stregua del c.d. principio di prevenzione) con la procedura di "fallimento", qualora le stesse (cooperative "sociali") esercitino attività commerciale.
Va ricordato che la giurisprudenza (Cass. n. 25478/2019; Cass. n. 9567/2017; Cass. n. 14250/2016; Cass. n. 6835/2014) ha chiarito che "lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci". Anche più recentemente la Cassazione (Cass. 20/10/2021, n. 29245) ha ribadito che è assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 2545 terdecies c.c., art. 2082 c.c., e art. 1, L. fall., la società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'art. 2545 terdecies.
In sostanza, la circostanza che la cooperativa sociale sia qualificabile come "impresa sociale di diritto" ai sensi del D.lgs. n. 112/2017 (e ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.lgs. n. 460/1997, sia onlus di diritto) non modifica il quadro generale sopra accennato secondo cui la stessa rimane assoggettata, in caso di insolvenza, a liquidazione coatta, fermo restando che è demandato al giudice l'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a liquidazione giudiziale, senza che abbiano natura vincolante la qualifica formale e i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge
Zucchetti SG srl
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