Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Fallimento del creditore cedente

  • Valerie Stella De Caro Giordanelli

    Cosenza
    20/09/2022 00:47

    Fallimento del creditore cedente

    Buonasera a tutti, pongo il seguente quesito.
    La società di servizi X nel 2017 cede ad una Banca il proprio credito verso altra società e la cessione viene regolarmente notificata e accettata. Trattasi di cessione pro solvendo di crediti futuri, crediti effettivamente sorti nel corso del 2019 e del 2020 per esecuzione di prestazioni verso la debitrice ceduta.
    Nel 2019 la società X presenta domanda di concordato in bianco e il decreto di ammissione viene emesso nel 2021. Nelle more la società X chiede e ottiene verso la debitrice ceduta un decreto ingiuntivo, opposto dalla debitrice stessa proprio sulla base dell'avvenuta cessione e del dubbio sulla legittimazione all'incasso. In particolare la debitrice non ha eseguito il pagamento neanche verso la Banca cessionaria, limitandosi ad un accantonamento. Al giudizio di opposizione partecipa come terzo chiamato anche la Banca, che chiede l'accertamento del proprio credito verso la società X, che nel frattempo fallisce. Il contratto di cessione del credito non viene revocato dal curatore. Il giudizio di opposizione viene riassunto dalla debitrice. A questo punto mi chiedo se sia corretto: a) ritenere improcedibile la domanda di accertamento del credito della Banca, che dovrebbe insinuarsi al passivo (e non lo ha fatto); b) ritenere che il pagamento della debitrice ceduta alla Banca successivamente al fallimento sarebbe illegittimo e lesivo della par condicium; c) ritenere pertanto che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla fallita verso la debitrice ceduta possa essere oggi confermato.
    Vi ringrazio molto per l'attenzione
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/09/2022 19:28

      RE: Fallimento del creditore cedente

      Secondo costante giurisprudenza "la natura consensuale del contratto di cessione di credito – relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza – comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione" (in termini Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).
      Nel caso , da quanto è dato capire dall'esposizione dei fatti, i crediti ceduti nel 2017 sono venuti ad esistenza negli anni 2019 e 2020, quando la società cedente era in concordato (con riserva o piena non cambia), ma non era stata dichiarata ancora fallita, di modo il trasferimento dei crediti oggetto di cessione si è verificato prima della dichiarazione di fallimento nel corso della pendenza del termine concesso per la presentazione della domanda di concordato pieno o dopo la presentazione di quest'ultima domanda; ed i proposito la giurisprudenza di merito afferma che l'art. 45 l.fall., richiamato dall'art. 169, postula, ai fini dell'opponibilità ai terzi, il compimento, anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato, della formalità di cui all'art. 2914, comma 2, n. 2) c.c., ossia la notifica della cessione medesima al debitore ceduto o la sua accettazione da parte di quest'ultimo con atto avente data certa antecedente la pubblicazione anzidetta (cfr. Trib. Brescia, 02 Marzo 2021; Trib. Prato 23 dicembre 2016; Trib. Prato 30 settembre 2015; ecc.); sicchè anche in questa interpretazione meno drastica, è pur sempre necessario per l'opponibilità che la notifica della cessione sia stata effettuata prima della pubblicazione della domanda di concordato, con riserva o pieno..
      Orbene, nella specie lei dice che la cessione è stata notificata e accetta dal debitore ceduto nel 2017, nel momento in cui fu stipulato l'atto di cessione, ben prima quindi, della pubblicazione della domanda di richiesta di concordato in bianco, per cui seguendo la linea esposta la cessione alla banca era opponibile al concordato e, a maggior ragione al fallimento; il che vuol dire che legittimato alla riscossione del credito ceduto è la banca cessionaria e non il cedente, per cui, a nostro avviso, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto crediamo che difficilmente possa essere confermato.
      Poiché tuttavia la cessione è stata effettuata pro solvendo, il trasferimento del credito al cessionario non ha liberato il cedente e, dato che il ceduto non ha adempito alla sua obbligazione, la banca può rivolgersi per il pagamento anche al cedente, ma ciò deve fare con la insinuazione al passivo per il principio della esclusività della verifica dei crediti. La domanda pertanto formulata dalla banca nei confronti del cedente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe, quindi essere dichiarata improcedibile.
      Zucchetti Sg srl