Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Vendita fallimento immobile abusivo

  • Emanuele De Simone

    Napoli
    10/05/2024 19:28

    Vendita fallimento immobile abusivo

    La società in bonis acquisiva dei terreni e costruiva un fabbricato di 50 appartamenti, non procedendo mai al loro accatastamento.

    Nel 2016 il comune revocava il permesso a costruire, ordinando alla società di demolire il fabbricato abusivo. Successivamente è stata accertata l'inottemperanza della demolizione (art. 31, comma 3 TUE che determina l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale) ma ad oggi non è stata prodotta la notifica dell'inottemperanza alla società e neppure il provvedimento di acquisizione dei terreni e del fabbricato al patrimonio comunale.

    Ci sono possibilità per il fallimento (dichiarato nel 2022), previo accatastamento degli appartamenti (Sui terreni e sul fabbricato è stato avviato un pignoramento nel 2021, estinto perché gli enti urbani essendo privi di autonoma capacità patrimoniale non possono essere oggetto di vendita neppure esecutiva), di procedere alla vendita delle unità immobiliari?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2024 09:32

      RE: Vendita fallimento immobile abusivo

      Il comma terzo dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) dispone che "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"; aggiunge il comma 4, che "l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".
      Da queste disposizioni discende che la mancata notifica dell'inottemperanza alla società e la mancata produzione del provvedimento di acquisizione dei terreni e del fabbricato al patrimonio comunale comportano che i beni in questione non sono stati acquisiti dal Comune, ma rimane il fatto che si tratta di opere abusive eseguite in violazione del comma 1 dello stesso art. 31 citato. Si tratta di abusi non sanabili per cui i beni, come accertato nel corso della esecuzione promossa nel 2021, sono privi di autonoma capacità patrimoniale.
      Nella stessa situazione si trova la procedura che non può porre in vendita beni costruiti in violazione di norme edilizia con abusi non sanabili.
      Zucchetti SG srl