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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
accordo vendita quote ex art. 2471 c.c.
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Domenico D'Ippolito
Ceglie Messapica (BR)13/10/2023 19:59accordo vendita quote ex art. 2471 c.c.
Dovendo procedere alla vendita di quota di s.r.l. potreste indicarmi le modalità (prezzo, data di stipula, penale ecc.) dell'accordo previsto dall'art. 2471, 3° comma, c.c.?
E se l'accordo debba essere o meno sottoscritto solo dal Curatore e dal legale rappresentante della società e sottoposto alla autorizzazione del G.D.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 08:34RE: accordo vendita quote ex art. 2471 c.c.
Il prezzo della quota va determinato o da lei direttamente attraverso una normale stima tecnico come l'art. 87 l. fall. consente.
L'art, 2471 c.c.- espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 106 l. fall.- detta le modalità della vendita della quota di srl configurandola come bene immateriale iscritto in pubblico registro, per cui la sentenza di fallimento va iscritta al registro delle imprese in modo che risulti che la quota in questione è acquisita all'attivo fallimentare e notificata alla società partecipata.
Il terzo comma dell'art. 2471 c.c. riguarda l'ipotesi che lo statuto preveda la prelazione degli altri soci o della società in caso di vendita o altri vincoli (clausole di gradimento, di riscatto, di intrasferibilità, ecc.), per cui in caso affermativo va seguita la procedura indicata dalla norma citata. Ossia va preliminarmente interpellata la società per trovare un accordo sulla vendita delle quote e qui sorge un primo problema, e cioè se tale accordo possa prescindere dalle procedure competitive che l'art. 107 l.f. impone per tutte le vendite fallimentari. A nostro avviso, nonostante il diverso indirizzo della prevalente dottrina, a noi sembra che possa essere data una risposta positiva perché è vero che la norma civilistica va coordinata con quella fallimentare sulle vendite, ma è altrettanto vero che il legislatore fallimentare ha espressamente disposto nell'art. 106 l.f. che "per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l'art. 2471 del codice civile", ben sapendo evidentemente quali erano queste modalità introdotte dalla riforma societaria, precedente a quella fallimentare, rinvio, peraltro, operato senza neanche la salvezza della compatibilità con le norme fallimentari né salvezza della competitività disposta appunto nel fallimento.
Se non si raggiunge un tale accordo, l'art. 2471 c.c. dispone che si proceda alla vendita all'incanto, con la possibilità che per la società di presentare altro interessato e qui sorge altro problema e, cioè se bisogna necessariamente fare ricorso alla vendita all'incanto secondo le formule del codice di rito, cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 2471 c.c., oppure possa procedersi alla vendita competitiva informale da parte del curatore; problema che si pone nel caso del mancato raggiungimento dell'accordo di partecipazione non liberamente trasferibile, ma anche più in generale in caso di vendita di partecipazione anche se liberamente trasferibile. Coerenti con il principio detto in precedenza, riteniamo che debba trovare applicazione la norma specifica civilistica, suffragati in questo caso anche da una interpretazione dottrinaria (in questo senso Liccardo Federico), sicchè, in forza del secondo comma dell'art. 2471 c.c., l'ordinanza di vendita deve essere notificata alla società partecipata e la procedura si conclude con l'aggiudicazione e decreto di trafserimento del giudice.
Qualora, invece, si ritenga che possa procedersi alla vendita competitiva informale da parte del curatore 8e non mancano le ragioni a sostegno di questa tesi), questi deve comunque notificare (anche a mezzo Pec) alla società il bando che dispone la vendita e la procedura si conclude con un atto negoziale di trasferimento sottoscritto dal curatore, così come per ogni altro atto avente ad oggetto beni acquisiti all'attivo fallimentare.
Zucchetti SG Srl -
Domenico D'Ippolito
Ceglie Messapica (BR)16/10/2023 09:35RE: accordo vendita quote ex art. 2471 c.c.
Grazie per la sollecita risposta.
Chiedo il Vs prezioso parere sui seguenti ulteriori interrogativi:
1) l'accordo di vendita va redatto sotto forma di preliminare di vendita?
2) il legale rappresentante della società può esprimere il consenso alla vendita sottoscrivendo l'accordo con il
Curatore senza aver prima interpellato i soci?
3) se il promissario è un socio della società è necessario il previo interpello anche degli altri soci o, per la
dell'accordo, è sufficiente la sola sottoscrizione del legale rappresentante.
4) se è necessario il previo interpello come fa il legale rappresentante a dare la prova che è stato eseguito?
5) l'accordo sottoscritto va sottoposto al G.D. per poter procedere alla stipula dell'atto di vendita?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 19:30RE: RE: accordo vendita quote ex art. 2471 c.c.
Noi siamo partiti dal presupposto che sia stato dichiarato il fallimento del soggetto titolare della quota di srl da liquidare, visto che lei parlava di curatore e giudice delegato e questa ipotesi esce confermata dalle sue attuali domande.
Orbene, l'effetto principale della dichiarazione di fallimento per il fallito è la perdita della disponibilità dei suoi beni, tra cui anche la partecipazione societaria (art. 42 l. fall.), il che significa che da quel momento sarà il curatore a poter disporre, ossia a poter vendere i beni acquisiti all'attivo fallimentare, senza bisogno del consenso del debitore fallito, e anche contro la sua volontà. Per poter vendere i beni il curatore deve in primo luogo predisporre un programma di liquidazione che deve essere approvato dal comitato dei creditori e ogni atto successivo di esecuzione del programma va sottoposto al l'autorizzazione di conformità del giudice delegato (art. 104ter l. fall.), Inoltre il curatore non può vendere i beni, come se fosse un privato, ma ha due vie: o rimette al giudice delegato tale potere, prevedendolo nel programma di liquidazione, nel qual caso il giudice procede secondo le regole del codice di rito (art. 107, co. 2 l. fall.), oppure procede direttamente attraverso vendite competitive, che presuppongono una gara e, l'aggiudicazione al miglior offerente e un contratto di trasferimento (art. 107 l. fall.).
Per questo motivo abbiamo evidenziato nella risposta precedente la difficoltà a conciliare le disposizioni dell'art. 2471 c.c. con le regole del fallimento dal momento che quelle dettate dalla norma civilistica, oltre a prevedere, nei casi detti, la possibilità di accordo con la società e la prelazione, parla anche di incanto, per cui avevamo posto il dubbio se la vendita che ha ad oggetto una partecipazione in srl debba necessariamente essere venduta all'incanto, come prevede la norma civilistica, o possa anche essere ceduta dal curatore, ma sempre mediante procedure competitive, come prevede la disciplina fallimentare (art. 107 l. fall.). Pur optando per la prima soluzione, abbiamo lasciato aperta anche la seconda via, che è quella che lei sceglie, a quanto capiamo.
A questo punto, posto che tale tipo di vendita sia stata prevista nel programma di liquidazione approvato, che sia stata dichiarata conforme al programma dal giudice delegato, che sia stata effettuata una procedura competitiva, ne discende, per un verso, che non è prospettabile un contratto preliminare in quanto il curatore deve cedere la quota al soggetto che è risultato vincitore della gara, e, per altro verso, la estraneità al procedimento di vendita del debitore fallito e, per altro verso ancora, la partecipazione alla vendita della società partecipata nei limiti consentiti dal citato art. 2471 c.c. (di cui si è detto nella precedente risposta). Al di fuori di queste attività, qualora, cioè non si raggiunge un accordo per una soluzione concordata, e si provvede alla vendita (all'incanto o a mezzo procedure competitive) la società partecipata non interviene nella stipula dell'atto di trasferimento che conclude la vendita competitiva e deve solo prendere atto della trasferimento avvenuto per la possibilità di presentare altro interessato, come prevede il terzo comma dell'art. 2471 c.c. qualora questo sia applicabile.
Qualora, come nel caso, acquirente è altro socio della società partecipata, questi non ha nessun obbligo di preventiva autorizzazione se la trasferibilità delle quote è libera; se invece esistono tali limiti la curatela ha dovuto seguire la procedura di cui al terzo comma dell'art. 2471 c.c., per cui quando si arriva alla vendita della quota vuol dire che non si è raggiunto alcun accordo e quindi anche il socio acquirente è libero di partecipare senza bisogno di autorizzazioni, fermo restando che la società può presentare altro interessato.
Zucchetti SG srl
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