Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

pagamento avvocati/libero patrocinio

  • Gianni Bazzurro

    GENOVA
    24/10/2023 11:39

    pagamento avvocati/libero patrocinio

    Carissimi Colleghi ecco un quesito:
    il fallimento instaura una causa di risarcimento nei confronti dell'ex amministratore/liquidatore che ha dei beni personali liberi e viene condannato al risarcimento, il fallimento sottoscrive un accordo con gli avvocati in base alle risultanze ma con un -minimo in ogni caso- di € 100 (cifra di fantasia) il tutto con parere favorevole degli Organi della procedura.
    Il Fallimento in illo tempo non aveva di attivo e viene ammesso al patrocinio.
    Il Tribunale condanna l'amministratore/liq a rifondere i danni ma, "nell'intervallo" costituzione/sentenza, una banca iscrive un'ipoteca sui beni personali suindicati pertanto la prosecuzione è antieconomica (ndr l'avvocato aveva ritenuto di soprassedere nelle misure cautelari).
    Il fallimento, successivamente, riceve da una esecuzione immobiliare, avente come oggetto un immobile di proprietà del fallimento, il ricavato.
    Il Tribunale liquida la parcella del gratuito patrocinio che ovviamente che volontariamente viene abbandonato.
    Quesito:
    1) Si può adeguare l'entità del compenso suindicato stabilito dal Tribunale per pagare gli avvocati?
    2) Gli avvocati della procedura possono rivalersi sul ricavato del bene del fallimento ?
    Ecco quanto...sono graditi i contributi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/10/2023 08:45

      RE: pagamento avvocati/libero patrocinio

      Il compenso per i legali del fallimento è da considerare una spesa della procedura da soddisfare in prededuzione, ma trattasi di una spesa di carattere generale in quanto diretta ad apportare utilità alla massa fallimentare, per cui detto importo va ripartito proporzionalmente su tutti i beni dell'attivo fallimentare, compresi i beni immobili 8il ricavato dalla vendita dei beni immobili) ai sensi dell'art. 111ter l. fall.. e, in caso di insufficienza dell'attivo a far fronte a tutte le prededuzione va effettuata una graduatoria secondo l'ordine dei privilegi, pe cui il credito dei legali godrebbe del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c..
      Fatto questo inquadramento, si capisce come i legali se vogliono essere soddisfatti dal fallimento debbono chiedere il pagamento del loro credito in prededuzione e se contestato partecipare al concorso deve essere insinuato al passivo (art. 111bis,l. fall.) e non è applicabile reclamo ex art. 26 in quanto il compenso non è stato liquidato dal giudice delegato ma dal tribunale della causa.
      Proprio perché il compenso è stato già liquidato con provvedimento del tribunale lo stesso non è modificabile dal giudice delegato, se non sull'accordo delle parti.
      Zucchetti SG srl