Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Prededuzione 111 bis. Graduazione

  • Giuseppe Isaja

    SESTRI LEVANTE (GE)
    05/02/2021 09:59

    Prededuzione 111 bis. Graduazione

    Buongiorno,
    fallimento chiuso in pendenza di giudizio. Tra i crediti ammessi figura quello in prededuzione per indennità di occupazione immobile post fallimento, soddisfatto per ora, solo parzialmente in sede di riparto finale.
    Ora il legale della procedura presenta una parcella di acconto per le prestazioni professionali eseguite fino ad oggi che presenterò al G.D. per la liquidazione. Atteso che non vi è attivo sufficiente per soddisfare entrambe le prededuzioni chiedo se è possibile pagare fuori dal riparto il compenso dell'avvocato come liquidato oppure se è necessario graduare i due crediti, ma, in questo caso come devo procedere essendo l'indennità di occupazione debito del fallimento verso la massa e pagabile attraverso il riparto mentre le spese del professionista dovrebbero essere corrisposte al di fuori.
    Grazie
    G.isaja
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2021 19:46

      RE: Prededuzione 111 bis. Graduazione

      Se abbiamo ben capito il fallimento è stato chiuso anticipatamente in pendenza di giudizio pendente ai sensi del secondo comma dell'art. 118, come modificato dal d.l. n. 83del 2015, convertito nella legge n. 132 del 2015.
      Se è così il problema che lei pone non esiste.
      Invero, in primo luogo la norma citata prevede che, al momento della chiusura del fallimento, siano accantonate "le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti", ossia proprio per far fronte alle spese legali delle cause in corso in caso di soccombenza. Spesso accade che tale accantonamento non venga effettuato per mancanza di fondi, ma nulla cambia perché, a norma sempre del secondo comma art. 118, le eventuali somme ricevute per effetto delle cause pendenti all'epoca della chiusura (unitamente agli eventuali accantonamenti) "sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119".
      La norma presuppone che le prededuzioni già esistenti in pendenza del fallimento siano state già pagate, posto che la chiusura anticipata è prevista quando ricorre la fattispecie di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 118, per cui le nuove liquidità vanno utilizzate pe rle spese processuali be per i creditori concorsuali; ad ogni modo, ove il fallimento sia stato chiuso con residui crediti in prededuzione ancora da soddisfare (probabilmente ai sensi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 118) bisogna comunque effettuare il riparto delle somme disponibili secondo le modalità stabilite con il decreto di chiusura o, in mancanza, secondo le regole di cui all'art. 110 e 117. Pertanto lei si trova a dover distribuire la somma di cui dispone a due creditori in prededuzione, e, poiché detta somma è insufficiente a soddisfarli entrambi, deve effettuare la graduazione tra i due e pagare secondo l'ordine, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 111bis l. fall.. Ovviamente in tale graduazione viene prima il professionista, che gode del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., e poi il locatore per l'indennizzo per occupazione che o è chirografo o, al massimo, gode del privilegio di 16 grado di cui all'art. 2764 c.c.
      Zucchetti SG Srl