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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
TASSA DI REGISTRO DI ATTI GIUDIZIARI
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Giacomo Solimene
SERINO (AV)13/10/2026 20:45TASSA DI REGISTRO DI ATTI GIUDIZIARI
Buonasera, scrivo in qualità di curatore fallimentare in una procedura per la quale ho depositato 3 giorni fa piano di riparto finale. Ma non ho mai ricevuto dall'Agenzia Entrate gli avvisi di liquidazione relativi alla imposta di registro degli atti giudiziari.
Non so se esista un termine per l'invio della comunicazione delle imposte, atteso che si tratta di decreti ingiuntivi e sentenze datate 2021, 2023, 2024.
Ma se domani trovassi sulla pec della procedura una richiesta di tassazione, cosa dovrei fare? Rifare il riparto già agli atti della procedura?
Da premettere che ho compulsato da mesi i vari uffici dell'agenzia entrate per avere delucidazioni, e solo uno mi ha inviato la cifra relativa all'imposta di registro.
Grazie mille.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como17/10/2026 16:05RE: TASSA DI REGISTRO DI ATTI GIUDIZIARI
Debbono essere considerati due aspetti.
Da un lato, la tempistica di notifica degli avvisi di liquidazione:
- se tali avvisi verranno notificati prima della dichiarazione di esecutività del piano di riparto, ne potrà/dovrà essere presentato uno nuovo, che ne tenga conto
- se verranno notificati dopo la dichiarazione di esecutività del piano di riparto ma prima del pagamento, dovrà essere segnalato l'accaduto al Giudice Delegato, che potrà revocare la dichiarazione di esecutività e si potrà quindi procedere alla presentazione di un nuovo piano di riparto, aggiornato
- infine, se verranno notificati dopo l'esecuzione del piano di riparto, non potrà certamente essere richiesta ai creditori la restituzione di quanto loro corrisposto (o parte di ciò), come chiaramente stabilito dall'art. 114 l.fall.
In tale ultima ipotesi l'Erario rimarrà insoddisfatto dalla procedura e si porrà solo la questione se possa essere attribuita una responsabilità personale al Curatore.
E qui si innesta il secondo aspetto da considerare.
La debenza dell'imposta di registro non nasce con l'avviso di liquidazione ma con il verificarsi della fattispecie che ne è il presupposto: l'avviso di liquidazione è solo la richiesta di pagamento di un importo che è già dovuto.
In altre parole, il Curatore è a conoscenza dell'esistenza di quel debito, e almeno teoricamente dovrebbe anche conoscerne l'importo, che dipende dalla tipologia di atto e in determinati casi dall'entità delle somme alle quali tale atto si riferisce, sulla base della legge.
Il comportamento più corretto da parte del Curatore (anche se nella realtà spesso non è certo agevole) è quindi determinare sulla base degli elementi in suo possesso l'entità (presumibile) delle somme dovute e in sede di predisposizione del piano di riparto predisporne un accantonamento; decorsi i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione e quindi prescritti tali debiti, si potrà procedere a una integrazione del riparto finale.
Ciò considerato, non possiamo escludere, tornando alla osservazione finale della parte precedente di questa risposta, che una qualche responsabilità personale del Curatore possa essere invocata dall'Agenzia delle Entrate, anche se ci risulta non essere certo un caso frequente.-
Giacomo Solimene
SERINO (AV)19/10/2026 10:04RE: RE: TASSA DI REGISTRO DI ATTI GIUDIZIARI
Buongiorno e grazie della risposta.
Il problema credo esista pure in riferimento alla soccombenza, perchè ad oggi io ho 6 provvedimenti senza avviso di liquidazione, 4 dei quali a favore della curatela. E quindi il fallimento non potrebbe, in questo caso, accantonare somme per un debito che è del soccombente, un creditore mi potrebbe contestare di aver pagato somme non dovute, o meglio somme che la curatela ha solo anticipato ma che ha titolo per farsi rimborsare dalla parte soccombente. I provvedimenti a sfavore della curatela sono 2, per uno la somma è stata trasmessa dalla direzione provinciale competente, ed accantonata. Per l'altra, la direzione competente mi risponde, letteralmente: ATTO REGISTRATO A DEBITO, ATTENZIONE: non effettuare alcun versamento. Le somme dovute saranno riscosse a cura della cancelleria.
La domanda è questa: se la sentenza della corte di appello ha revocato decreto ingiuntivo pari a euro 500 mila, il valore della causa ai fini del calcolo della imposta è 500 mila oppure 0, visto che il decreto ingiuntivo non esiste più in quanto revocato? In questo caso è semplice, si accantonano i 200 euro di imposta minima.
Grazie mille e buona giornata.
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