Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Nullità della sentenza dichiarativa

  • Ferdinando D'Alò

    Napoli
    23/01/2023 13:26

    Nullità della sentenza dichiarativa

    Con Ordinanza resa dalla Corte di Cassazione , è stata dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento ( di tre anni fa) per vizi procedurali. Si chiede :
    a) Può il tribunale riassumere attraverso il curatore il ricorso ?
    b) L'unico che ha interesse alla riassunzione del ricorso è il ricorrente originario? Cioè colui che depositò a suo tempo il ricorso di fallimento.
    c) Il ricorso può essere riassunto da creditori ammessi al passivo ?
    Trattasi di vecchio rito e pertanto si ritiene che i creditori ammessi al passivo possano iniziare ex novo la procedura di liquidazione giudiziale.

    La mia opinione è che l'unico che ha titolo per riassumere il procedimento è l'originario ricorrente.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/01/2023 18:22

      RE: Nullità della sentenza dichiarativa

      Qualora nel giudizio di cassazione i giudici rilevino una causa di nullità della sentenza impugnata, devono dichiarare la nullità della sentenza e disporre il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza viziata, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (così Cass. 09/03/2021, n.6494).
      E' da presumere quindi che la Cassazione si sia comportata anche nella fattispecie in questo modo ed abbia disposto il rinvio della sentenza al corte d'appello, avanti alla quale la causa può essere riassunta ai sensi dell'art. 392 cpc "da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione". Parti del procedimento per la dichiarazione di fallimento sono il debitore e coloro che hanno chiesto la dichiarazione di fallimento, nonché il fallimento in persona del curatore, ossia gli stessi soggetti che avevano proposto il reclamo ex art. 18 avanti alla corte d'appello e i soggetti in quel processo convenuti.
      Se non si procede alla riassunzione nel termine stabilito, può essere chiesto l'assoggettamento dello stesso debitore alla liquidazione giudiziale su iniziativa dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 37 CCII.
      Zucchetti SG Srl
      • Ferdinando D'Alò

        Napoli
        24/01/2023 11:30

        RE: RE: Nullità della sentenza dichiarativa

        Grazie per la celere risposta , ma si precisa :
        nel caso di cui si discute, tuttavia, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio non alla Corte d'appello, bensì al Tribunale.
        Sul punto, si legge, infatti nell'ordinanza della Suprema Corte che il giudice del reclamo avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice di merito (id est al Tribunale) ai sensi dell'art. 383 co.3 c.p.c., ravvisando, evidentemente, una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
        Orbene, tenuto conto di tale circostanza, i nostri quesiti sono:
        1) stante la regressione del procedimento in una fase antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento - sostituita dalla sentenza della Corte d'appello di rigetto del reclamo -, legittimati alla riassunzione sono unicamente il debitore e il creditore ricorrente, ossia le parti del giudizio pre-fallimentare?
        2) alla luce della regressione del procedimento ad una fase antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento, ben possono ritenersi decaduti gli organi della procedura e il conseguente ritorno in bonis del fallito?
        3) in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio ad opera di qualunque delle parti, è corretto ritenere che si verifichi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 c.p.c., pur accedendo a quell'orientamento (minoritario) della giurisprudenza di merito, che sostiene che la sentenza resa ad esito del reclamo da parte della Corte d'appello non sia idonea a sostituire la sentenza definitiva di fallimento, stante la regressione nel caso di specie del procedimento ad una fase antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento, ossia a quella dell'istruttoria pre-fallimentare?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/01/2023 20:20

          RE: RE: RE: Nullità della sentenza dichiarativa

          Evidentemente la Cassazione ha rilevato che la nullità si era verificata nella fase avanti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, per cui la causa avrebbe dovuta essere rimessa al primo giudice già dalla corte d'appello, ma nulla cambia rispetto a quanto detto nella precedente risposta, rapportata al giudizio di primo grado, Si tratta sempre di un rinvio disposto dalla cassazione, per cui trova comunque applicazione l'art. 392 cpc, solo che le parti di quel giudizio erano il debitore dichiarato fallito e il creditore istante o il PM istante, che sono quindi interessati alla riassunzione., essendo gli organi fallimentari decaduti a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza di fallimento per vizio della fase avanti al tribunale, e di conseguenza anche la sentenza della corte d'appello che non ha rilevato il vizio. A seguito della mancata riassunzione il processo prefallimentare si estingue e quindi, può essere proposta una nuova autonoma domanda di liquidazione giudiziale secondo la disciplina oggi vigente.
          Zucchetti SG srl