Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compenso del Curatore

  • Sabina Sagripanti

    MAGLIANO DI TENNA (FM)
    21/11/2025 12:19

    Compenso del Curatore

    Buongiorno,
    avrei necessità di avere un Vs. parere sulla seguente questione.
    Sono Curatore di una procedura fallimentare aperta nel 2022. Precedentemente alla dichiarazione di Fallimento, la società era stata sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 12 sexsies DL n. 306/2012 convertito con Legge 356/92 art. 240 bis c.p. In particolare, il Giudice per le Indagini preliminari, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di quote societarie, beni mobili e immobili, somme di denaro, titoli conto depositi azionari e simili, intestati o comunque riconducibili alla societa' fallita. Con il medesimo provvedimento venivano nominati tre amministratori giudiziari, i quali, prima della dichiarazione di fallimento, ponevano in liquidazione la società assumendone il ruolo di liquidatori. Gli stessi hanno riferito di avere a disposizione delle somme, sottoposte a sequestro, che gestiscono nell'ambito della procedura penale, separatamente dal fallimento.
    Nella procedura fallimentare, la scrivente curatrice ha verificato che, essendo tutti i beni sottoposti al sequestro preventivo, non sussistono beni da poter apprendere e dunque non vi è attivo. E' stato dunque formato lo stato passivo a seguito delle domande depositate da lavoratori ed Erario e, non essendovi altra attività da svolgere, Il GD, su istanza del curatore e con il parere del Comitato dei Creditori, ha autorizzato la chiusura anticipata del fallimento ai sensi dell'art. 118, c. 2 l.f. ed art. 63 del cod. antimafia (Dlgs. 06/09/2011, n. 159, come modificato dall'art. 22 legge 17/10/2017, n. 161).
    Ci si chiede, a questo punto, se il compenso del Curatore, liquidato dal GD, vista la mancanza di attivo nel fallimento, possa essere posta a carico dell'Erario o se si debba porre a carico della procedura penale e, dunque da pagarsi al momento del dissequestro dei beni.
    Si ringrazia anticipatamente per il parere.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/11/2025 10:08

      RE: Compenso del Curatore

      Posto che nella specie in esame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca con nomina da parte del Gip degli amministratori giudiziari , costoro sono tenuti alla formazione dello stato passivo a valere sul patrimonio oggetto di confisca, secondo un procedimento che si articola sulla falsa riga di quello del fallimento, riteniamo che il credito per il compenso del curatore del fallimento chiuso per mancanza di attivo, oggetto interamente di sequestro, debba essere insinuato al passivo della procedura retta dagli amministratori giudiziari, disponendo questi dell'intero patrimonio della società fallita.
      Zucchetti SG srl
      • Fabio Mora

        Porto S.Giorgio (FM)
        01/12/2025 16:05

        RE: RE: Compenso del Curatore

        L'interpretazione secondo cui il compenso del curatore dovrebbe essere insinuato nel procedimento di prevenzione, a mio avviso, non appare condivisibile in quanto non coerente con l'art. 63, comma 4, del Codice antimafia.
        L'art. 63, comma 4, del Codice antimafia stabilisce espressamente che, in caso di successiva dichiarazione di fallimento, "i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare". Conseguentemente, la procedura concorsuale opera su un perimetro patrimoniale distinto ed è funzionalmente autonoma rispetto al procedimento di prevenzione.
        La stessa disposizione precisa che la verifica dei crediti inerenti ai rapporti relativi ai beni sequestrati è demandata al giudice delegato del tribunale di prevenzione, con applicazione degli artt. 52 ss. del Codice antimafia (tutela dei terzi). Tale verifica concerne, dunque, unicamente le pretese creditorie inerenti ai beni ricompresi nel vincolo ablativo, ossia rapporti obbligatori che trovano causa o collegamento immediato con i beni sequestrati.
        Il compenso del curatore non rientra tra tali rapporti: è un credito prededucibile che nasce nella e per la procedura fallimentare, deriva dall'attività svolta nell'interesse della massa e non presenta alcuna inerenza con la gestione dei beni sequestrati da parte degli amministratori giudiziari.
        Poiché la procedura fallimentare rimane autonoma rispetto al procedimento di prevenzione, il compenso deve essere liquidato e soddisfatto nell'ambito del fallimento.
        In assenza di attivo - escluso per effetto del sequestro - il relativo onere grava sull'erario secondo le regole generali sulle spese di giustizia e sulle anticipazioni dovute per il funzionamento della procedura concorsuale.
        Di conseguenza, l'insinuazione del credito del curatore avanti al giudice della prevenzione, oltre a non avere giustificazione normativa, rischierebbe di condurre alla sua inevitabile esclusione. Ritengo dunque che il credito vada liquidato nel fallimento e, se incapiente, posto a carico dell'erario.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/12/2025 11:04

          RE: RE: RE: Compenso del Curatore


          Le sue considerazioni sono ineccepibili ma, a nostro avviso, muovono da una lettura eccessivamente rigorosa della seconda parte dell'art. 63, comma 4, cod. antimafia lì dove si parla di "verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni", che porta a sostenere la piena autonomia della procedura fallimentare rispetto al procedimento di prevenzione. In effetti le due procedure sono tra loro interdipendenti, tanto che se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento (comma 6 art. 63), oppure se viene revocato il sequestro il curatore procede all'apprensione dei beni sequestrati e il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti anche in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca, fino a prevedere la riapertura del fallimento, anche oltre i limiti temporali previsti dell'art. 121 l. fall. qualora la revoca intervenga dopo la chiusura del fallimento (comma 7 art. 63). Inoltre il comma 5 con riferimento proprio al caso si cui al comma 4, nel consentire che il giudice delegato al fallimento provveda all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti della l. fall., dispone che il giudice verifichi "altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto".
          Sono sufficienti queste considerazioni a superare il dato letterale del comma 4? A nostro avviso la risposta è positiva, ma è evidente che in tema di interpretazione è difficile dare una risposta sicura. L'importante è che ciascuno esprima le proprie idee argomentandole e poi chi legge sceglierà la soluzione che ritiene più corretta.
          Zucchetti SG srl