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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale.
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Enzo Cerboni
Poggibonsi (SI)16/10/2023 10:52l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale.
Buongiorno,
vi chiedo se nelle procedure fallimentari vi è, da parte del curatore, l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale entrato in vigore dal 10-10-2023 presso la camera di commercio di competenza.
grazie
Enzo Cerboni-
Ottavia Simili
Roma16/10/2023 14:06RE: l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale.
Come ho scritto in precedente post non essendovi indicazioni chiare ho chiamato la CCIAA di Roma per chiedere come dobbiamo comportarci, ma nemmeno loro lo sapevano e mi hanno detto che avrebbero posto un quesito al Ministero.
Oggi mi ha richiamata e mi hanno letto la risposta del Ministero la quale è SCONCERTANTE.
Fallimenti e liquidazioni giudiziali SONO TENUTI all'obbligo di comunicare i dati del titolare effettivo e l'adempimento sarebbe a carico degli AMMINISTRATORI!!!!!
A questo punto ho fatto presente alla CCIAA che gli amministratori non sono più rappresentanti legali della società e che, a mio avviso, non avrebbero nemmeno potuto firmare digitalmente la pratica, non avendo alcun titolo. A quel punto l'impiegata è rimasta fortemente perplessa e mi ha detto di richiamare tra circa una settimana ponendo il quesito se il Curatore si può sostituire all'amministratore nell'adempimento.
Io sono davvero sconcertata da tutta la vicenda.
Anche perché nel momento che l'amministratore non adempie (come è ovvio che sia) la sanzione arriva alla società ed è in prededuzione.
Vi prego anche Voi colleghi di chiamare la CCIAA e chiedere insistentemente che sia disciplinata la materia per il fallimenti in maniera chiara!
Circa chi è il titolare effettivo in caso di fallimento, mi hanno confermato occorre attenersi all'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 231/2007 (che ovviamente è una distorsione totale, in quanto i soci non controllano più la società in alcun modo):
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.-
Ottavia Simili
Roma16/10/2023 14:39RE: RE: l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale.
(continua art. 20)
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
Io ritengo che nel caso del fallimento si possa solo applicare l'art. 5 e identificare quale titolare effettivo colui che ha la rappresentanza legale, cioè il Curatore. C'è qualcuno che è d'accordo con me?-
Davide Flamigni
Forlì (FC)18/10/2023 14:40RE: RE: RE: l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale.
Buongiorno
mi sono posto il medesimo quesito, soffermandomi anche sulla finalità della norma e dell'adempimento, ovverosia prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ritengo che in un'azienda sottoposta a procedura concorsuale detto rischio sia irrilevante, essendo da una parte l'imprenditore "spossessato" del proprio potere di azione su quel patrimonio e vigendo, dall'altra, lungo tutta la durata della stessa, la vigilanza degli organi nominati dal Tribunale. Aggiungerei che il Curatore non ha potere di disporre liberamente dell'attivo fallimentare, essendo tali atti soggetti a preventiva autorizzazione, pertanto mi sento di escludere in ogni caso il Curatore come soggetto Titolare Effettivo,
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2023 19:31RE: l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale.
L'intervento sottostante della dott.ssa Simili è significativo dello stato di confusione in cui si versa, per cui va accolto il suo invito di sollecitare le varoie Camare di commercio affinchè diano istruzioni chiare.
Grazie alla dott.ssa Simili dell'aggiornamento della sua vicenda e vediamo come va a finire.
Zucchetti SG srl-
Enzo Cerboni
Poggibonsi (SI)17/11/2023 16:09RE: RE: l'obbligo di comunicazione del Titolare Effettivo per tutte le società di capitale.
Ad oggi nessuna istruzione è pervenuta dalla camera di commercio. Alcuni colleghi curatori, che hanno provato a depositare documentazione per definire l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo, si sono visti rifiutare la domanda dal sistema delle camere di commercio.
Qualcuno ha notizie su come e cosa fare?
grazie
Enzo Cerboni
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