Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Esdebitazione. Percentuale di soddisfazione creditori

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    30/09/2022 13:28

    Esdebitazione. Percentuale di soddisfazione creditori

    Buongiorno
    Nel procedimento per esdebitazione del socio fallito di una Snc il giudice ha chiesto allo scrivente di indicare la percentuale di soddisfazione dei crediti ammessi al fine di accertare la sussistenza del requisito oggettivo.
    Vorrei chiedere se vi sono dei criteri particolari per l'esecuzione di tale calcolo o se sia sufficiente porre in proporzione l'ammontare complessivo dei crediti ammessi con l'attivo totale ricavato in fase di liquidazione e ripartito (al netto delle spese?)
    Ringrazio per la risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2022 19:39

      RE: Esdebitazione. Percentuale di soddisfazione creditori

      La richiesta del giudice trova il suo riferimento normativo nel secondo comma dell'art. 140 l. fall. per il quale "L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali".
      Nel suo caso l'esdebitazione è chiesta da un socio illimitatamente responsabile fallito in estensione al fallimento della snc di cui faceva parte . Premesso che l'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per quanto circoscritto dall'art. 142 l.fall., al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione, "al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci (Cass. 30/07/2020, n.16263).
      Inoltre, la valutazione del presupposto di cui al comma 2 dell'art. 142 l.fall., pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, "deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma, sicché, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria" (Cass27/03/2018, n.7550), per cui tale requisito ricorre anche "quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto" (Cass. 08/08/2016, n.16620).
      Tanto chiarito, lei deve far conoscere al giudice quale era l'entità dei passivo del socio in questione, comprensivo del passivo sociale e di quello personale, e quali tra i creditori indicati in tale passivo sono stati soddisfatti con l'attivo facente capo al fallimento personale del socio; ovviamente non è necessaria una elencazione nominativa specifica potendo riguardare categorie; ad esempio con l'attivo del socio in questione sono stati pagati tuti (o la percentuale in caso diverso) i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., i creditori ipotecari, o i chirografari nel misura del tot per cento, e così via.
      Zucchetti SG srl