Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
IMU E DEPOSITO CAUZIONALE
-
Francesco Gennari
Pesaro (PU)12/12/2025 16:37IMU E DEPOSITO CAUZIONALE
Buonasera,
sono il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo liquidatorio e volevo sottoporvi i seguenti quesiti:
1) La società ha degli immobili invenduti e volevo chiedere se nel concordato preventivo l'imu deve essere pagata nelle ordinarie scadenze (acconto 16/06 e saldo 16/12) oppure se, come accade nel fallimento, tale imposta deve essere versata al Comune entro 3 mesi dalla vendita dell'immobile?
2) La società era proprietaria di un negozio il quale era stato concesso in locazione prima dell'apertura della procedura concorsuale. Successivamente l'immobile è stato aggiuducato e dopo l'atto notarile è avvenuto il subentro nel contratto di locazione del nuovo locatore mediante deposito all'Agenzia delle Entrate del modello RLI. Il deposito cauzionale che la società in concordato preventivo aveva richiesto in sede di stipula del contratto di locazione deve essere trasferito al nuovo locatore?
Nell'attesa di una vostra risposta, porgo cordiali saluti.
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como20/12/2025 12:07RE: IMU E DEPOSITO CAUZIONALE
Per quanto riguarda i termini, quelli speciali stabiliti per il fallimento (e la liquidazione giudiziale) valgono solo in tale ambito: nel concordato vanno rispettati i termini ordinari
Per quanto riguarda la seconda questione, non ci risulta che essa sia mai stata specificatamente affrontata né in giurisprudenza né in prassi, ma riteniamo che possa applicarsi il principio di diritto affermato della recente ordinanza della Suprema Corte n. 4635/2025 la quale, affrontando il caso di un contratto di locazione risolto dal Curatore, ha così statuito: "Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso al passivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di un credito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa ed in capo all'organo gestorio della procedura".
E secondo la Corte la qualificazione come prededucibile non nasce dal fatto che il Curatore abbia risolto il contratto, ma perché è subentrato ex lege in esso; l'ordinanza infatti prosegue così: "obbligazione alla quale quest'ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell'art. 80 l. fall.". È quindi il subentro automatico del Curatore che lo rende in certo senso "titolare" del contratto e quindi rende prededucibile il credito che sorge successivamente.
Posto che, così inquadrata la questione, il debito per restituzione del deposito cauzionale è debito prededucibile (e a meno che non vi siano debiti prededucibili di grado superiore che assorbano tutto l'attivo) non vediamo ostacoli sostanziali al "trasferimento" di esso in capo al subentrante, in luogo della restituzione al locatario.
L'unico problema potrebbe quindi essere meramente formale, suggeriamo pertanto di presentare specifica istanza motivata al Giudice Delegato, organo deputato, fra l'altro, proprio a valutare se la procedura "semplificata" che si intende percorrere sia ammissibile.
-