Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revoca gratuito patrocinio

  • Debora Zani

    Brescia
    07/04/2022 15:06

    Revoca gratuito patrocinio

    Buongiorno,
    ho avviato azione di responsabilità avvalendomi del gratuito patrocinio.
    Avendo raggiunto un accordo transattivo la procedura ora ha fondi sufficienti per le spese legali.
    Provvederei a depositare istanza al Giudice Delegato perchè revochi l'ammissione al gratuito patrocinio.
    Posto che la causa verrà abbandonata, per accordo fra le parti, non presentandosi alle prossime udienze, a Vostro avviso, è necessario che venga comunque depositato telematicamente nel fascicolo il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio?
    Le spese che non sono state sostenute, mi riferisco in particolare ai contributi per l'iscrizione a ruolo, dovranno essere ora corrisposti dal fallimento? Volontariamente o si dovrà attendere che il Tribunale o chi per esso invii una formale richiesta di pagamento?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/04/2022 18:29

      RE: Revoca gratuito patrocinio

      L'art. 146 del DPR n. 115 del 2002, si limita a provvedere che "Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo" e che "Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero".
      Si ritiene, tuttavia, che in caso di sopravvenienza di attivo nel corso del giudizio, il Curatore debba chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a domandare la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio al Giudice che procede e, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia concluso prima della sopravvenienze di somme, il curatore debba chiedere al giudice delegato la revoca dall'ammissione al gratuito patrocinio, che va depositato come tutti gli altri provvedimenti.
      Inoltre il curatore provvederà a pagare le spese di giustizia maturate in relazione al procedimento per il quale sono maturate somme a debito, facendo presente alla cancelleria del tribunale ove è stato dichiarato il fallimento l'avvenuto recupero di liquidità e la cancelleria preparerà i conteggi.
      Zucchetti SG
      • Emanuele Ballerini

        Viterbo
        21/09/2026 16:09

        RE: RE: Revoca gratuito patrocinio

        Buon pomeriggio, mi inserisco in questo intervento per sottoporre il mio caso concreto.
        Ho avviato un'azione di responsabilità (con ammissione al gratuito patrocinio) dall'esito vittorioso in primo grado. Controparte ha appellato la sentenza e nel corso del giudizio di secondo grado il credito è stato ceduto a seguito di procedura competitiva. Allo stato mi sto accingendo a chiedere la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per effetto di quanto incassato dalla cessione. Per quanto riguarda il primo grado di giudizio, conclusosi quanto ancora la procedura era priva di fondi, la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio comporta che i compensi dell'avvocato debbano a questo punto essere corrisposti dal fallimento ? Nel caso sia già intervenuto il pagamento da parte dello Stato quest'ultimo può esercitare la rivalsa sul fallimento oppure, tenuto conto di quanto disposto dalla sentenza (che prevede il pagamento in favore dello stato ex art. 133 DM 115/2002 delle spese di giudizio) può essere chiamata solo la parte convenuta?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/09/2026 18:53

          RE: RE: RE: Revoca gratuito patrocinio

          Dalla sua domanda bisogna dedurre che nessun accordo circa le spese di causa è intervenuto all'atto della cessione del credito oggetto della causa, per cui non si può dire che anche il credito per le spese di causa, eventualmente risultante dalla sentenza di primo grado per la condanna del convenuto soccombente, sia stato ceduto al cessionario del credito principale.
          Tanto significa che il credito per il pagamento del legale del fallimento è rimasto a carico della procedura e qui entra in ballo l'acquisita disponibilità da parte della procedura quale corrispettivo della cessione del credito e come questa nuova disponibilità incide sul gratuito patrocinio. E' chiaro che il curatore, effettuata la cessione del credito e uttenuto il corrispettivo deve chieder la revoca del gratuito patrocinio, ma a nostro avviso, la revoca vale per il giudizio ancora in corso, e non pe quello di primo grado già concluso. Il fallimento, infatti è stato regolarmente ammesso al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 DPR n. 115 del 2002 in quanto all'epoca non disponeva di attivo e la successiva acquisizione di liquidità non rende illegittima retroattivamente tale ammissione; la sopravvenienza economica incide invece sotto altri due profili: sulle spese sostenute e non ancora liquidate (grado appello) e sulla possibilità dello Stato di recuperare quanto eventualmente anticipato a norma dell'art. 134 del citato DPR..
          In conclusione, il gratuito patrocinio rimane per il giudizio di primo grado per cui lo stesso curatore è opportuno che precisi che la revoca non è retroattiva, e se lo Stato ha anticipato il pagamento al legale, può rivalersi sulle disponibilità acquisite dalla procedura.
          Zucchetti SG srl