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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
rimozione dehors su suolo pubblico con concessione intestata al fallito e scaduta prima del fallimento – legittimazione ...
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Cristian Catapano
PESCARA21/09/2026 18:11rimozione dehors su suolo pubblico con concessione intestata al fallito e scaduta prima del fallimento – legittimazione della curatela e rinuncia ex art. 104-ter, co. 8, l.fall.
Sottopongo un caso su cui gradirei un confronto.
Sono curatore di un fallimento dichiarato nel 2020 (legge fallimentare) di una s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili. La società era stata sciolta e cancellata nel 2019, con liquidazione in blocco del patrimonio in favore del socio superstite, e dichiarata fallita entro l'anno.
Nel 2007 la società aveva ottenuto dal Comune una concessione triennale di suolo pubblico per un dehors a servizio del proprio ristorante. La concessione è scaduta nel 2010 e non è stata rinnovata; da allora non risulta pagato alcun canone. Il dehors è però rimasto in uso: prima alla stessa società, poi a un affittuario del ramo d'azienda (2017-2019), infine a gestori terzi che formalmente hanno avviato l'attività ex novo e l'hanno esercitata fino al 2024. Il manufatto non è stato inventariato né appreso dal fallimento; la curatela non lo ha mai detenuto; nel 2026 ha ripreso possesso dei soli locali/immobili della fallita.
Il Comune ha ora avviato il procedimento di rimozione (comunicazione ex artt. 7 ss. L. 241/1990), indirizzandolo al socio fallito, ritenuto responsabile in via successoria degli obblighi sociali, e alla curatela, con copia al concessionario della riscossione.
La mia linea è inviare una memoria che dichiari l'estraneità della curatela e la non opposizione alla rimozione, senza riconoscimento di titolarità, e contesti ogni imputazione alla massa in prededuzione. In parallelo, un'istanza al G.D. per la non acquisizione ex art. 104-ter, comma 8, l.fall., proposta in via prudenziale.
Vi chiedo un parere su questi punti:
- Ritenete applicabile la logica di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3/2021 (curatela come detentore) al di fuori della materia dei rifiuti, per esempio a manufatti su suolo pubblico?
- Se il Comune emettesse un'ordinanza di rimozione intestata alla curatela, ritenete configurabile per il curatore un rischio ex art. 650 c.p., considerato che l'inottemperanza è già presidiata dall'esecuzione d'ufficio (art. 1, comma 822, L. 160/2019) e dalle sanzioni di cui all'art. 1, comma 821, lett. h), della medesima legge?
Ringrazio fin d'ora per l'attenzione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2026 19:07RE: rimozione dehors su suolo pubblico con concessione intestata al fallito e scaduta prima del fallimento – legittimazione della curatela e rinuncia ex art. 104-ter, co. 8, l.fall.
La prima cosa da fare è attivare la procedura di cui all'art. 104ter, comma 8 l. fall. per non apprendere all'attivo fallimentare i dehors in questione. Ciò fatto la linea che intende seguire ci sembra corretta dal momento che la curatela non ha, appunto, mai appreso all'attivo i dehors che, seppur funzionali all'esercizio dell'attività di ristorazione , non erano, né sono, strutturalmente incorporati ai locali ristorante, che sono entrati nella disponibilità della massa e sono comunque asportabili.
Di recente la Cassazione ( Cass. 13.5.2026. n. 13993) ha espressamente statuito che "In tema di liquidazione giudiziale, il potere riconosciuto al curatore dall'art 213, comma 2 CCII, di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell'attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati." Nella specie si discuteva della sussistenza o meno del potere del curatore di avvalersi della facoltà di abbandono dei beni ove gli stessi consistano in rifiuti che secondo la normativa comunitaria devono essere smaltiti e la Corte, dopo aver sottolineato le due ipotesi (della non apprensione all'attivo e dell'abbandono dei beni già acquisiti, previste dall'art. 104 ter comma 8 l. fall. e dagli art. 142 comma 3e 213 comma 2 CCII), chiarisce che " In entrambi i casi, la scelta della derelictio dei beni per i quali l'attività di liquidazione non risulta conveniente, risponde all'esigenza di non appesantire le operazioni di vendita con operazioni inutili, defatiganti e costose dirottando tempi e risorse per altre iniziative di maggior beneficio per i creditori. Effetto specifico della derelictio è la restituzione del bene nella piena disponibilità del fallito e la conseguente possibilità di aggressione di esso mediante l'azione esecutiva (o cautelare) individuale dei creditori, in deroga dell'art. 150 CCII (art. 51 L.Fall.), secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento". Ossia, secondo la Corte è preminente l'interesse della massa dei creditori su ogni altro, per cui il curatore, pur in caso di rifiuti da smaltire, può non acquisire e abbandonare gli stessi, qualora tale scelta sia conveniente per i creditori.
Nello stesso senso, peraltro va anche il Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3/2021 da lei richiamata, che sempre in tema di rifiuti ha sottolineato l'importanza dell'apprensione da parte del fallimento. "Ritiene l'Adunanza si legge nella citata sentenza- che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell'impresa, tramite l'inventario dei beni dell'impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all'ordine di rimozione. Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare 'beni negativi'), ma in virtù della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di proprie e utilizzati da terzietà dell'imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti)"; ossia anche per il Consiglio di Stato l'amministrazione può "disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento", da cui emerge che lo stesso potere non ricorre nel caso in cui il curatore non mai gestito e comunque mai avuto la disponibilità dei beni in questione. Concetto confermato da Consiglio di Sato 19/04/2024, n. 3556 che, richiamando i principi affermati dall'Adunanza plenaria, ha ribadito che in tanto i costi per l'asporto dei rifiuti gravano sulla massa fallimentare, "in quanto il curatore diviene detentore dei beni oggetto del fallimento e, di conseguenza, diventa legittimato passivo all'ordine di rimozione dei rifiuti prodotti dall'Azienda fallita".
A maggior ragione questi criteri sono utilizzabili nel caso in esame , ove non si discute di rifiuti da eliminare in forza di legge, ma di manufatti non pericolosi per il pubblico.
Né un coinvolgimento della curatela può derivare dalla concessione iniziale perché questa
era scaduta prima della dichiarazione di fallimento, anche se i dehors erano stati mantenuti senza corrispondere alcun canone, sicchè questi si trovavano su suolo pubblico senza un titolo di concessione che ne giustificasse l'occupazione; la dichiarazione di fallimento non fa rivivere la concessione, e il fallimento non può subentrare in una rapporto con l'amministrazione che non esiste più al momento dall'apertura del concorso (la successione del fallimento nei rapporti giuridici del falliton riguarda infatti rapporti ancora pendenti al momento della dichiarazione di fallimento).
In sostanza, il Comune ha diritto di chiedere la rimozione dei dehors essendo scaduta la concessione, ma non può rivolgersi allo scopo al curatore del fallimento dell'originario concessionario, da un lato perché questi non è subentrato nel rapporto di concessione né è succeduto al fallito nello stesso e, dall'altro, perché i beni da rimuovere non fanno parte dell'attivo fallimentare, avendo il curatore ottenuto, ai sensi dell'art. 104ter, comma 8, l. fall., l'autorizzazione del comitato dei creditori (o del giudice delegato in via sostitutiva) di non acquisire i beni in questione all'attivo fallimentare (per questo motivo si diceva all'inizio di attivare immediatamente tale procedura).
Riteniamo, pertanto, che il curatore non possa subire conseguenze penali, ma su questo punto non siamo attrezzati ad una risposta tranquillante, essendo i nostri esperti qualificati nel settore civilistico concorsuale.
Zucchetti SG Srl-
Cristian Catapano
PESCARA24/09/2026 10:14RE: RE: rimozione dehors su suolo pubblico con concessione intestata al fallito e scaduta prima del fallimento – legittimazione della curatela e rinuncia ex art. 104-ter, co. 8, l.fall.
Vi ringrazio molto.
Saluti
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