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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
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MARCO PAUTASSI
SAVIGLIANO (CN)04/12/2018 16:38OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Il comune coadiuvato dalle forze dell'ordine intima al curatore la bonifica di un terreno di proprietà della fallita dalle macerie (pietrame, terra ed inerti) ivi presenti probabilmente prodotti dalla fallita che svolgeva attività edile.
Si chiede alla luce delle ultime sentenze in materia se il curatore sia obbligato alla bonifica dell'area e quali responsabilità incorra di tipo penale in caso di inadempienza.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/12/2018 19:12RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Il Consiglio di Stato 30/06/2014 n° 3274 ha escluso che nei confronti della curatela fallimentare possa ravvisarsi un fenomeno successorio, che potrebbe far scattare il meccanismo estensivo di responsabilità previsto dall'art. 194 del codice dell'ambiente, della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l'articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa. principio ripreso in seguito dai Tar; ad es. Tar Lombardia 9/1/2017 n. 38 ha ritenuto che se non è 9individuata una univoca, autonoma responsabilità del curatore, nessun ordine di ripristino può essere imposto dal Comune alla curatela fallimentare quale mera responsabilità di posizione posto che il curatore non sostituisce il fallito avendo la procedura fallimentare uno scopo liquidatorio e non già amministrativo o continuativo dell'impresa fallita.
Tuttavia- come ribadito da Cass. 5/12/2017, n. 29113- "il Comune che sostiene le spese di bonifica di un sito di società poi fallita e sostiene anche le spese giudiziarie per atti conservativi quali, ad esempio, il sequestro, ha diritto di vedersi riconosciuto il diritto ad insinuarsi nel passivo fallimentare.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)05/04/2019 16:59RE: RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Segnalo a tal proposito la sentenza del Tar Toscana sez. II n.166 del 04.02.2019 che pare non essere dello stesso avviso in quanto "non è stata ordinata una bonifica, bensì l' attuazione di misure volte a garantire la sicurezza del sito che correttamente sono state imputate alla Curatela fallimentare poichè se la curatela non è chiamata a succedere in obblighi o responsabilità del fallito, è tuttavia tenuta all' adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del bene (Tar Friuli venezia Giulia, 24 settembre 21018 n.305). In tali oneri rientra indubbiamente anche l' adozione delle misure di prevenzione di cui all' articolo art.240 comma 1, lett. I) del D.lgs. n. 152/2006, ovvero le iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o per l' ambiente. Tali misure, ai sensi dell' art. 245 comma 2 dello stesso D.Lgs. n.152/2006, ben possono essere imposte al proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell' inquinamento (Tar Piemonte , 2 settembre 2016 n.1142)".
Alla luce di tali indicazioni quale dovrebbe essere il comportamento del Curatore se la procedura non ha fondi o se li ha sono da attribuire ad altre masse mobiliari ed immobiliari (talchè l' uso di tali disponibilità, "distratte" a favore di quella massa immobiliare non è detto poi "rientrino" magari perchè il bene immobile oggetto dell' intervento non è venduto...).
E' possibile la "via di fuga di cui all' art.104-ter 8° comma ?
Grazie.
Alessandro Bartoli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/04/2019 19:38RE: RE: RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Non disponiamo della sentenza per esteso, ma da quello che capiamo dalla massima da lei riportata non è in contrasto (o lo è solo parzialmente) con le sentenze da noi richiamate nel precedente intervento in quanto anche il TAR Toscana afferma il principio che il fallimento non succede nella posizione del fallito e che non ha gli stessi obblighi, ma aggiunge che , in quanto custode del bene inquinato, ha l'obbligo di attuare misure volte a garantire la sicurezza del sito. Quali possono essere queste misure di prevenzione dipende dal singolo caso; potrebbe essere in alcuni casi sufficiente una transennatura per evitare l'accesso del pubblico o in altri misure molto più impegnative, visto che lo stesso art. 240 del d.lgs n. 156 del 2006 definisce le misure di prevenzione quali "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia". Peraltro, è vero che tale obbligo di adottare misure di prevenzione grava, oltre che sull'autore dell'inquinamento e sul proprietario (che rimane il fallito), anche "sul gestore dell'area", ma la terminologia utilizzata (non possessore, non detentore) sembra in funzione di una attività che l'occupante svolge in loco, nel mentre il fallimento ha la custodia dei beni al fine della sola liquidazione per il pagamento dei creditori. E poi, rimane il grande problema economico; se la procedura non dispone di liquidità evidentemente non può fare nulla e può solo chiedere agli enti pubblici coinvolti di intervenire e di insinuarsi al fallimento; se così non fosse si spingerebbero i curatori ad abbandonare ai sensi dell'art. 104ter i beni inquinati, che ritornerebbero nella disponibilità del fallito che certo non potrebbe provvedere al disinquinamento né ad altre forme di protezione per implicita impossidenza, per cui i beni o restano nello stato in cui si trovano o interviene un ente pubblico, che, a quel punto, non potrebbe recuperare la somma dal fallimento non facendo più parte quel bene dell'attivo fallimentare.
Non è un buon risultato nell'interesse pubblico.
Quando vi sono disponibilità fallimentari, la procedura, nella sua qualità di custode qualcosa deve fare, da valutare, come si diceva, caso per caso, per cui è anche da prendere in considerazione la eventuale dismissione.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)06/04/2019 10:41RE: RE: RE: RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Indubbiamente è una delle posizione più scomode in ambito fallimentare.
Grazie della risposta.
Alessandro Bartoli -
Marina Bottazzi
Piacenza24/10/2019 11:23RE: RE: RE: RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Mi scuso dell'intervento, ma non rinvengo tra i vari interventi giurisprudenziali richiamati, la decisione adottata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, 25 luglio 2017 n. 3672, con cui viene stabilito l'obbligo per la curatela fallimentare di mettere in sicurezza i rifiuti presenti nel
sito industriale dell'impresa fallita e di rimuoverli, avviandoli allo smaltimento ed al recupero:
(Nella qualità di detentore dei rifiuti presenti sul sito industriale derivanti dalla produzione - e
non avviati allo smaltimento - quando l'industria fallita era in attività, nonché dei materiali che,
se l'attività fosse continuata, sarebbero rientrati nel ciclo della produzione, la curatela
fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza ed a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o
al recupero. Alla luce del diritto comunitario, art. 3 par. 1 punto 6 della Dir. 19 novembre 2008
n. 2008/98/CE, e delle norme che nel D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato a partire dal
2010 dal D. Lgs. n. 128/2010, pongono al centro il detentore dei rifiuti, la curatela
fallimentare, che, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale assume dal momento
della dichiarazione di fallimento la custodia dei beni del fallito e quindi la posizione di
detentore e gestore degli stessi, non può, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività
imprenditoriale dell'impresa cessata, avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192 di detto
decreto, che regola solo la presenza di rifiuti abbandonati da terzi sconosciuti nel terreno di
un incolpevole proprietario).
Qual è il comportamento che deve avere il Curatore in presenza di rifiuti sul sito industriale, che sia di proprietà o meno?
Grazie
Marina Bottazzi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza24/10/2019 20:10RE: RE: RE: RE: RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Contrasti giurisprudenziali sono normali e nella risposta che precede abbiamo dato conto della tesi, fata propria dal Consiglio di Stato da lei citato, dell'obbligo del curatore quale custode, dicendo che la custodia fallimentare, essendo finalizzata alla vendita dei beni, non comprendeva l'obbligo della bonifica.
Cosa fare lei chiede. A questo punto conviene seguire la tesi del Consiglio di Stato, se ovviamente ci sono le disponibilità; in mancanza come dicevamo nella precedente risposta, chiedere agli enti pubblici coinvolti di intervenire salvo successiva surroga, per cui va valutato se economicamente conviene affrontare la spesa o abbandonare iul bene ai sensi del comma ottavo dell'art. 104 ter.
Zucchetti Sg srl-
Francesco Battaglia
Pesaro (PU)08/11/2023 19:18RE: RE: RE: RE: RE: RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Buonasera, intervengo sul quesito, poichè mi sono trovato ad abbandonare ex art. 104 ter un'area sulla quale in forza di una convenzione edificatoria il Comune chiede ora che la stessa sia bonificata a spese della procedura. Il Comune, cita un Consiglio di Stato dell' 08/06/2021 n. 4383, IV Sez. nella quale viene detto: "...Ciò che è rilevante affermare in questa sede, tuttavia, è il principio di concorrenzialità tra le responsabilità dei diversi soggetti che a vario titolo sono (o sono stati) coinvolti nelle fattispecie di danno o di pericolo per l'ambiente. Si avrà così che, rispetto al curatore fallimentare, rileveranno gli obblighi e le responsabilità di diritto pubblico, con la conseguenza che eventuali atti di dismissione dei beni, anche se legittimamente adottati in base all'art. 104-ter l.f., andranno considerati come atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico. Da ciò consegue che la Curatela non può ritenersi liberata dalle responsabilità connesse..."
Il Comune sta richiedendo quindi l'esecuzione della bonifica alla procedura. A mio avviso, ma chiedo a voi un parere, trattandosi di obbligo di fare, maturato in capo alla fallita in forza della convenzione con il Comune prima della dichiarazione del fallimento, il Comune dovrà eseguire i lavori per poi insinuarsi al passivo. Non mi risulta, peraltro, che possa vantare privilegi o avere altre cause di prelazione, ma chiedo anche in questo caso un vostro parere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/11/2023 18:03RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: OBBLIGO BONIFICA DEL CURATORE
Anche noi la pensiamo allo stesso modo suo, ma esite la sentenza del Consiglio di Stato, Sez, IV, 08/06/2021 n. 4383 da lei richiamata, cui è seguita C. Stato, 14/03/ 2022, n. 1763, e che ha fatto seguito a quella dello stesso Consiglio ad adunanza plenaria del 26/01/2021, n. 3, che ha affermato il principio di base della responsabilità del curatore; in quella sede non si affrontava il tema della dismissione ex art. 104ter l. fall. che invece è stato oggetto di specifico esame nella sentenza successiva. Per la verità le argomentazioni utilizzate non sembrano affatto convincenti (per un commento alla prima sentenza si rinvia al saggio dell'avv. G. Gabassi in dirittodellacrisi.it, consultabile liberamente, dal titolo "Gli obblighi ambientali del curatore fallimentare. Note a margine di C. Stato 3/2021*; cfr. anche sulla stessa rivista online Fabiani – Cammarata "Tutela dei creditori vs. tutela dell'ambiente nella liquidazione giudiziale").. E' vero, infatti, che secondo la legislazione europea va ritenuto responsabile degli oneri di bonifica e di riduzione in pristino anche il soggetto non direttamente responsabile della produzione del rifiuto, il quale sia tuttavia divenuto proprietario e detentore dell'area o del sito in cui è presente, per esservi stato in precedenza depositato, stoccato o anche semplicemente abbandonato, il rifiuto in questione, ma il curatore non diventa proprietario del patrimonio del debitore fallito ma ne acquista solo la disponibilità al preciso fine pubblicistico di liquidare i beni e pagare i creditori, in questa ottica è stato concepito l'art. 104ter co. 8 l. fall. , che consente al curatore non solo di dismettere ma di non acquisire neanche all'attivo i beni non convenienti alla funzione pubblicistica di cui sopra, per cui liquidare come scelta privatistica quella di fare ricorso alla dismissione x art. 104ter , co 8, sembra argomento non appropriato. Del resto il Consiglio di Sato se ne rende ben conto, tanto che, dopo l'affermazione anche da lei richiamata circa la responsabilità del curatore, si prolunga sulla permanenza della responsabilità della società fallita quale proprietaria e autore del danno, che dovrebbe essere, a nostro avviso unica responsabile.
Le due tesi sono produttive di conseguenze perché se si afferma la responsabilità della curatela, il Comune che provvede alla bonifica per mancanza di fondi della procedura, può pretendere in prededuzione il rimborso, nel mentre, se si attribuisce la responsabilità esclusiva alla società fallita, il Comune può insinuare la passivo il credito per la bonifica quale credito concorsuale, non assistito da privilegio.
In casi come questi conviene consultarsi con il giudice delegato per avere le linee direttive da seguire, perché si tratta di una scelta fondamentale per le sorti della procedura e capire quindi se respingere la richiesta del Comune sostenendo che il curatore, avendo restituito il bene non è responsabile, ovvero accettare la pretesa e dare esecuzione o, in mancanza di fondi, comunicare l'impossibilità di dare esecuzione alla richiesta per mancanza di mezzi.
Zucchetti SG srl
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