Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNUALITA' SUCCESSIVE AL FALLIMENTO

  • Ottavia Simili

    Roma
    17/11/2023 11:43

    IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNUALITA' SUCCESSIVE AL FALLIMENTO

    Per un mio fallimento mi sono pervenuti avvisi di liquidazione imposta di registro su contratto di locazione regolarmente registrato per le annualità successive al fallimento e fino alla risoluzione.
    Sull'immobile pende procedura esecutiva immobiliare promossa da creditore fondiario, in cui il Fallimento è intervenuto, e si è già visto riconoscere nel primo riparto parziale somme liquidate dal GD antergate al fondiario (acconto curatore, acconto legale per intervento, IMU-TASI, campione fallimentare).
    Il riparto è stato incassato ieri, prima la procedura era senza fondi.
    Ora le mie domande:
    - l'imposta di registro di cui agli avvisi ricevuti, va pagata come spesa di procedura antergata al fondiario?
    - vanno pagati anche sanzioni ed interessi, considerato che era impossibile pagare prima in quanto il fallimento era senza fondi?
    - se non pago gli avvisi (sono ancora nei 60 giorni) le somme andranno all'Agente della Riscossione, aumentando il costo a carico della massa.
    La capienza vi sarebbe, in quanto utilizzerei le somme incassate dal riparto parziale ad altro titolo, per poi insinuarle nuovamente nel riparto finale dell'esecuzione.
    Che ne pensate?
    Grazie.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/12/2023 17:58

      RE: IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNUALITA' SUCCESSIVE AL FALLIMENTO

      L'imposta di registro è spesa relativa all'immobile oggetto dell'esecuzione, sorta in corso di procedura (sia individuale che concorsuale) pertanto va pagata con preferenza rispetto al creditore fondiario.

      Se il fallimento era senza fondi, si applica l'art. 111-bis l.fall. e quindi non sono dovuti né interessi né sanzioni.

      Sempre nel rispetto dell'art. 111-bis l.fall., se ora vi sono le disponibilità per farlo e sono rispettate le altre condizioni posta da tale articolo, è bene pagare gli avvisi: è vero che in base a tale articolo il pagamento delle prededuzioni fuori dal riparto è comunque una facoltà e non un obbligo per il Curatore, ma riteniamo che quantomeno per prudenza sia comunque suo dovere cercare di limitare i costi, anche potenziali, a carico della procedura (se Agenzia delle Entrate Riscossione pretendesse comunque ulteriori spese e/o interessi, il rischio è che sia necessario instaurare un contenzioso, con costi a carico della massa dei creditori).