Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CURATORE FALLIMENTARE COOBBLIGATO IN SOLIDO PER SANZIONI RELATIVE ALLA MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO 770

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    10/05/2021 10:17

    CURATORE FALLIMENTARE COOBBLIGATO IN SOLIDO PER SANZIONI RELATIVE ALLA MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO 770

    Buongiorno,
    lo scorso 6 maggio ho ricevuto in qualità di curatore fallimentare, avviso di accertamento per la mancata presentazione del modello 770/2020, relativo all'anno di imposta 2019, con richiesta di pagamento - in qualità di coobbligato in solido - delle sanzioni pari al 30%, così come indicato dalla risoluzione dell'AdE n. 18/E del 02/02/2017.
    A mio avviso è errato considerare il curatore coobbligato in solido con il fallimento, essendo più volte stato ribadito dalla Suprema Corte tale principio (cfr Cass. 508/2003).
    Inoltre la società è stata dichiarata fallita nel luglio 2020 e tale modello faceva riferimento all'anno precedente, seppur avente scadenza il 31/10/2020. Tuttavia non essendo ancora in possesso della documentazione contabile necessaria ai fini del predetto adempimento, ero impossibilitato a procedere in tal senso.
    A parere dello scrivente neppure gli interessi e le spese di notifica successivi alla data di fallimento potranno essere riconosciuti ed ammessi. E' corretto?
    Vorrei sapere se è necessario presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria, onde evitare che l'AdE proceda con affidamento straordinario (decorsi i termini per la presentazione del ricorso), oppure se è sufficiente attendere che l'Agenzia si insinui al passivo del fallimento e disporre il rigetto di tali importi, evitando tuttavia azioni esecutive in qualità di coobbligato in solido.
    In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      10/05/2021 22:31

      RE: CURATORE FALLIMENTARE COOBBLIGATO IN SOLIDO PER SANZIONI RELATIVE ALLA MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO 770

      Non siamo riusciti a trovare la Risoluzione citata nel quesito: può gentilmente controllare se il riferimento è corretto?
    • Roberto Marcianesi

      Cuggiono (MI)
      11/05/2021 12:18

      RE: CURATORE FALLIMENTARE COOBBLIGATO IN SOLIDO PER SANZIONI RELATIVE ALLA MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO 770

      Gent.mo Avv. Andreani,
      la risoluzione dell'AdE è la n. 18/E del 02.02. 2007 e non 2017, secondo cui il curatore sarebbe tenuto alla presentazione della dichiarazione del modello 770, anche per l'anno d'imposta precedente all'apertura del fallimento. Ci si chiede tuttavia come ciò sia possibile in mancanza di documentazione (?!).
      Cordiali saluti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        18/05/2021 19:21

        RE: RE: CURATORE FALLIMENTARE COOBBLIGATO IN SOLIDO PER SANZIONI RELATIVE ALLA MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO 770

        Le questioni da esaminare sono più di una.


        In primo affrontiamo luogo l'obbligo a carico del Curatore di presentare il Mod. 770 relativo all'anno anteriore al fallimento (e quello di indicare nel Mod. 770 dell'anno del fallimento anche le operazioni ante apertura della procedura).

        Come abbiamo scritto in più interventi, la questione non è pacifica, tanto che il nostro consiglio è quello di far sì che lo presenti il fallito, ma se ciò non sia possibile, di presentarlo, per evitare appunto ogni possibile contestazione.

        Qualora il Curatore non sia in possesso degli elementi necessari, o non sia sufficientemente sicuro della correttezza di quelli di cui dispone, potrà semplicemente presentarlo in bianco e segnalare il problema nella relazione ex art. 33 l.fall.: non vi è omissione, e se venisse contestata l'incompletezza o erroneità di quanto dichiarato, egli potrà dimostrare che non è dipeso da sua volontà.


        In secondo luogo, nel caso in cui si segua la tesi dell'Ufficio e quindi si ritenga dovuta la sanzione, l'art. 7, I comma, del D.L. 269/2003 stabilisce chiaramente (e si tratta di un principio pacifico e ben noto) che "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica", quindi la pretesa di porre le sanzioni (come addirittura - un alcuni casi è successo - le imposte non versate dalla società fallita) a carico del Curatore ci pare palesemente illegittima.

        Ciò anche, a nostro parere, se formalmente l'obbligo a norma dell'art. 23 del D.P.R. 600/73 grava sul Curatore e quindi l'Ufficio potrebbe forse sostenere che non si tratta di un "rapporto fiscale proprio" della società fallita: il Mod. 770 si riferisce a operazioni poste in essere dalla società, nell'intestazione è indicata la società, le ritenute sono state operate e versate dalla società, e così via.


        Diversa e molto più delicata è la questione se il soggetto fallito non sia una società di capitali, perché in tal caso l'esimente qui sopra riportata non opera e, essendo l'adempimento posto a carico del Curatore, riteniamo che per il principio di personalità di cui all'art. 2, II comma, del D.Lgs. 472/1997, la sanzione sia effettivamente a suo carico (a ben vedere, correttamente, perché si tratta di una sua violazione, che non è corretto finisca a carico della massa dei creditori, tanto che nel caso di società di capitali potrebbe essere comunque posta dalla procedura a carico del Curatore, perché consegue a una sua omissione).


        Per quanto riguarda gli interessi, si tratta di un debito privilegiato, che segue le regole ordinarie di tale categoria di debiti, anche per quanto riguarda gli interessi, stabilite per questi ultimi dagli artt. 54 e 55 l.fall.

        Pacificamente non sono dovute le spese di notifica.


        Infine, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione tributaria, se la questione non si rivelasse risolvibile in via di autotutela sarà indispensabile presentare ricorso, per evitare che il debito, della società e/o del Curatore, si consolidi.