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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
LCA - Comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Cancelleria del Tr...
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)22/10/2026 13:09LCA - Comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Cancelleria del Tribunale competente
Buongiorno,
mi chiamo Paolo Angelo Alloisio.
Devo comunicare ai creditori l'avvenuto deposito degli atti finali di una liquidazione coatta amministrativa presso la cancelleria del Tribunale competente.
Qualora mi renda conto (senza alcuna comunicazione del creditore) che un indirizzo pec relativo ad un creditore č stato nel frattempo disattivato , effettuo il deposito in cancelleria della suddetta comunicazione oppure effettuo la comunicazione al suddetto indirizzo (con conseguente notifica non andata a buon fine)?
Grazie
Cordiali saluti
Paolo A. Alloisio
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2026 16:51RE: LCA - Comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Cancelleria del Tribunale competente
L'art. 313, comma 2, c.c.i.i. dispone che dell'avvenuto deposito in cancelleria degli atti finali della liquidazione coatta amministrativa (bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza) va data comunicazione, a cura del commissario liquidatore, ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4.
disposizione prevede che le comunicazioni vanno fatte a mezzo Pec e che "In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria".
Nel suo caso è superfluo fare la comunicazione alla Pec che le risulta con sicurezza essere stata disattivata giacchè questa situazione avrebbe dovuto indurre il creditore a comunicare la nuova Pec; rientra infatti nell'ipotesi di comunicazione della variazione anche la comunicazione di nuova Pec dopo la disattivazione di quella precedentemente comunicata.
Zucchetti SG srl-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)22/10/2026 17:05RE: RE: LCA - Comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Cancelleria del Tribunale competente
Preciso che si tratta di lca ancora secondo la vecchia Legge Fallimentare, ma credo non cambi nulla. Corretto?
Paolo Angelo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2026 17:18RE: RE: RE: LCA - Comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Cancelleria del Tribunale competente
Corretto. L'art. 313, comma 2, del nuovo codice riprende esattamente l'art. 213, comma 2, della legge fall., ove il rinvio è alle modalità di cui all'art. 207, comma 4, che è stato integralmente ripreso dal pari comma dell'art. 308 c.c.i.i., che abbiamo riportato nella precedente risposta.
Zucchetti SG srl-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)22/10/2026 17:38RE: RE: RE: RE: LCA - Comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Cancelleria del Tribunale competente
Ancora una cosa:
- nella comunicazione ai creditori ex art. 213 comma 2 LF devo semplicemente informarli che sono stati depositati in Cancelleria gli atti finali della liquidazione (bilancio, rendiconto, ecc) o anche allegare i medesimi alla comunicazione di cui sopra?
Ancora grazie
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2026 19:07RE: RE: RE: RE: RE: LCA - Comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione presso la Cancelleria del Tribunale competente
Si deve dare solo comunicazione dell'avvenuto deposito, come del resto chiarisce il comma 2 dell'art. 213 l. fall. per il quale appunto "Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ". Disposizione che si riallaccia a quella del primo comma, per la quale gli atti finali della procedura "devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale"; la comunicazione ai creditori serve ad avvertirli dell'avvenuto deposito di tali atti presso la cancelleria del tribunale, dove possono prenderne visione.
Zucchetti SG srl
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