Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori della fallita

  • Laura Simonetta Ragazzi

    Milano
    20/05/2026 10:53

    obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori della fallita

    Buongiorno,

    chiedo la cortesia di un Vostro parere sui seguenti quesiti:

    L'obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società che è stato reso definitivo dalla legge n.198/2025 grava sul curatore fallimentare?. E' confermato che non si tratta della Pec professionale del curatore? Ho ricevuto sulla Pec del Fallimento un invito in tal senso.

    Grata per la risposta, porgo cordiali saluti.

    Laura Ragazzi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/05/2026 18:00

      RE: obbligo di iscrivere nel Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC) degli amministratori della fallita


      L'art. 13 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella legge n. 198 del 2025 (che ha, tra l'altro, integrato l'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012) stabilisce l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) per l'amministratore unico, l'amministratore delegato o, in mancanza, per il presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali.
      Posto che queste tipologie di società non si sciolgono con l'apertura della liquidazione giudiziale e gli organi amministrativi permangono, seppur con poteri limitati, detto obbligo sussisté anche per gli organi indicati di srl ed spa ammesse alla liquidazione giudiziale, ma non per il curatore della procedura, il quale era già tenuto comunque alla comunicazione al registro delle imprese della Pec della procedura a norma dell'art. 2bis della legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, in vigore dall'1.1.2013, in virtù del quale "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata".
      Zucchetti SG srl