Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compenso

  • Andrea Cundari

    Santo Stefano di Rogliano (CS)
    12/05/2023 16:51

    Compenso

    Salve. Fallimento datato 1985. Subentro a 2 curatori, di cui il primo è deceduto durante le sue funzioni( cause naturali), il secondo curatore ha rimesso il mandato dopo circa 10 anni di inattività. Io liquido le attività rimanenti e presento il rendiconto che viene approvato. Nel compenso richiedo sia la quota inerente il passivo (accertato dal primo curatore nel lontano 1985) e la quota inerente l'attivo (60% primo curatore e 40% realizzato da me). Il collegio riconosce solo il mio attivo liquidandomi una somma esigua. Non riconosce a me il passivo perché accertato dal primo curatore e sia al primo curatore che al secondo curatore dato che non hanno presentato
    i rispettivi rendiconti non riconosce alcunché. Ma dato che io divento responsabile da quando accetto la carica su tutto il fallimento e lavoro anche sul passivo per il riparto non dovrebbe spettarmi anche questa quota? C'è giurisprudenza in merito? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/05/2023 17:45

      RE: Compenso

      Il terzo comma dell'art. 39 l. fall. stabilisce che "Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti"; a sua volta il primo comma dell'art. 2 del d.m. n. 30 del 2012 dispone che "Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso è liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni".
      Da questo assetto normativo si deduce: a-che il compenso al o ai più curatori va liquidato al termine della procedura; b- che, in caso di successione di più professionisti nell'incarico, il compenso per ciascuno va liquidato sì seguendo i parametri fissati dall'art. 1 del citato d.m., ossia secondo le percentuali ivi indicate sull'ammontare dell'attivo liquidato e sul passivo accertato, ma secondo criteri di proporzionalità che tengano conto dell'opera prestata. E, come precisato dalla Cassazione (Cass. 05/09/2019, n. 22272) il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica, deve contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti.
      Nella specie, il Tribunale, nell'applicare tali criteri, ha evidentemente tenuto conto che la sua opera nella procedura si sia limitata alla liquidazione di parte dell'attivo e che non abbia partecipato alla fase dell'accertamento del passivo essendo stato lo stato passivo già completato e reso esecutivo da tempo prima della sua nomina; e, ci dispiace per lei, ma riteniamo che il tribunale abbia agito correttamente non riconoscendole una quota sul passivo accertato dal momento che il lavoro per la formazione dello stato passivo è stato svolto da altri e lei non ha "lavorato" sul passivo, ma ha solo utilizzato lo stato passivo come base per effettuare il riparto.
      Zucchetti Sg srl